
Con l’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2025 (L. 207 del 30 dicembre 2024), sono state introdotte novità in tema di congedo parentale e trattamento economico ad esso associato. In particolare, l’art. 1, comma 217, della suddetta legge modifica l’art. 34, comma 1, del D.Lgs. 151/2001, prevedendo un miglioramento delle indennità riconosciute ai genitori lavoratori. Per i periodi di congedo parentale fruiti fino al dodicesimo anno di vita del figlio, a ciascun genitore spettano 3 mesi non trasferibili con una indennità pari al 30% della retribuzione. Inoltre, in alternativa tra i genitori, è prevista: una maggiorazione all’80% della retribuzione per un massimo complessivo di 2 mesi, se utilizzati entro il sesto anno di vita del bambino (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento); Va ricordato che, in base alla normativa contrattuale vigente (es. art. 60, comma 3 CCNL Comparto Sanità – 02/11/2022, art. 41, comma 3 CCNL Area Sanità – 23/01/2024, art. 17, comma 3 CCNL Funzioni Locali – 16/07/2024), il primo mese di congedo parentale è già retribuito al 100%. La nuova normativa statale va ad integrare questo trattamento per i mesi successivi. Per chi termina il congedo di maternità/paternità dopo il 31 dicembre 2023: 1° mese: 100% 2° mese: 80% Dal 3° mese: 30% Per chi termina il congedo di maternità/paternità dopo il 31 dicembre 2024: 1° mese: 100% 2° e 3° mese: 80% Queste nuove misure valgono solo per i genitori che terminano, anche per un solo giorno, il congedo obbligatorio dopo il 31 dicembre 2024. Per chi ha concluso il congedo entro il 2024, restano valide le indicazioni precedenti, come da Informativa del 14 giugno 2024.
Cosa prevede la nuova normativa:
Trattamento economico previsto dai CCNL
Come cambia l’indennità in base alla data di fine congedo obbligatorio
Attenzione

















































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