I permessi retribuiti nel nuovo CCNL

2025-01-13 10:39

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I permessi retribuiti nel nuovo CCNL

Permessi retribuiti...

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Permessi e Congedi Retribuiti per i Dipendenti: Regolamentazione e Diritti

La regolamentazione dei permessi retribuiti rappresenta un elemento essenziale nella gestione del rapporto di lavoro. Di seguito sono illustrati i principali articoli che disciplinano questa materia, con riferimento ai diritti e alle modalità di fruizione.

Art. 50 - Permessi Giornalieri Retribuiti

1. Concorsi, esami e aggiornamento professionale:
I dipendenti possono usufruire di permessi giornalieri retribuiti per:

  • Partecipare a concorsi ed esami, comprese le progressioni tra le aree, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove.
  • Partecipare ad attività di aggiornamento professionale facoltativo, anche online, purché connesse all’attività di servizio (massimo 8 giorni all’anno).

2. Lutto familiare:
Sono previsti 3 giorni di permesso retribuito per decesso del coniuge, di parenti entro il secondo grado, affini entro il primo grado o del convivente ai sensi della Legge 76/2016. Il permesso deve essere fruito entro 7 giorni lavorativi dall’evento.

3. Matrimonio:
In occasione del matrimonio, i dipendenti hanno diritto a 15 giorni consecutivi di permesso retribuito, da iniziare entro 45 giorni dalla data dell’evento. In caso di impossibilità oggettiva, è possibile concordare, compatibilmente con le esigenze di servizio, la fruizione entro 12 mesi dall’evento.

Tutti i permessi indicati sono retribuiti, cumulabili nell’anno solare, non riducono le ferie e sono computati ai fini dell’anzianità di servizio.

Art. 51 - Permessi Orari Retribuiti per Motivi Personali o Familiari

Ogni dipendente ha diritto a 18 ore di permesso retribuito annuale per motivi personali o familiari. Le caratteristiche principali di questi permessi sono:

  • Fruibili anche per frazioni di ora dopo la prima ora.
  • Non necessitano di documentazione o giustificazione.
  • Non riducono le ferie e sono computati nell’anzianità di servizio.
  • Non possono essere fruiti nella stessa giornata con altre tipologie di permessi, salvo eccezioni come quelli previsti dall’Art. 33 della Legge 104/1992 o dal D.Lgs. 151/2001.

In caso di lavoro part-time, il monte ore è proporzionato.

Art. 52 - Permessi Legati a Disposizioni di Legge

I dipendenti possono usufruire di:

  • 3 giorni mensili di permesso (o 18 ore mensili) ai sensi dell’Art. 33, comma 3, della Legge 104/1992, programmabili mensilmente.
  • Permessi per donazione di sangue e midollo osseo, con preavviso di 3 giorni, salvo urgenze.

Le ore sono proporzionate per il personale part-time e tali permessi sono validi ai fini della maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità.

Art. 53 - Congedi per Donne Vittime di Violenza

Le lavoratrici inserite in percorsi di protezione contro la violenza di genere possono richiedere un congedo fino a 90 giorni lavorativi, fruibili nell’arco di 3 anni.

  • La domanda deve essere accompagnata da certificazione e presentata con un preavviso minimo di 5 giorni.
  • Il trattamento economico è equiparato al congedo di maternità.
  • È prevista la possibilità di richiedere trasferimenti e adeguamenti dell’orario di lavoro.

Art. 54 - Permessi per Visite, Terapie e Diagnostica

I dipendenti hanno diritto a 18 ore annuali di permesso per visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici.

  • Le assenze devono essere giustificate mediante attestazione di presenza rilasciata dalla struttura sanitaria, privata o pubblica.
  • I permessi possono essere fruiti su base oraria o giornaliera e sono compatibili con le regole sul periodo di comporto.

In caso di urgenze, la richiesta può essere presentata fino a 24 ore prima dell’orario di lavoro previsto

55. Permessi orari a recupero
Il dipendente può richiedere, previa autorizzazione del responsabile dell’unità organizzativa presso cui presta servizio, permessi orari per assentarsi dal lavoro. La durata dell’assenza non deve superare la metà dell’orario di lavoro giornaliero e non può eccedere un totale di 36 ore annue.

La richiesta del permesso deve essere presentata con un congruo anticipo e, comunque, non oltre un’ora dall’inizio della giornata lavorativa, salvo situazioni di particolare urgenza o necessità, che saranno valutate dal responsabile.

Le ore non lavorate devono essere recuperate entro i due mesi successivi, pena una proporzionale decurtazione della retribuzione.

Il Servizio di pronta disponibilità nel nuovo CCNL sanità

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