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Legge 104: l’INPS chiarisce permessi e congedi. Stop referente unico

2025-11-12 09:58

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Legge 104: l’INPS chiarisce permessi e congedi. Stop referente unico

Stop referente unico e novità congedi...

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Vi riproponiamo tre importanti chiarimenti da parte dell’INPS in materia di permessi e congedi per l’assistenza ai soggetti con disabilità grave, alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 105/2022 e successivamente precisate con la Circolare INPS n. 39 del 4 aprile 2023.

1. Permessi ex Legge 104 – Addio al “referente unico”

Una delle novità più rilevanti riguarda l’eliminazione della figura del “referente unico dell’assistenza”.
Dal 13 agosto 2022, il diritto ai permessi retribuiti ex art. 33, comma 3, Legge 104/1992 può essere riconosciuto – su richiesta – a più soggetti aventi diritto, che potranno fruirne in via alternativa tra loro, fermo restando il limite complessivo di tre giorni mensili per l’assistenza alla stessa persona con disabilità grave.

Ogni richiedente deve allegare alla domanda una dichiarazione del disabile in cui quest’ultimo indica chi, tra i familiari aventi diritto, sarà il soggetto designato all’assistenza per il periodo richiesto.

Resta intatto, invece, il diritto individuale del lavoratore disabile in situazione di gravità a beneficiare dei propri permessi o riposi giornalieri previsti dalla legge, anche in contemporanea con quelli dei familiari assistenti.

INPS precisa inoltre che permessi, prolungamento del congedo parentale e riposi giornalieri alternativi non sono cumulabili: in caso di concessione del prolungamento del congedo parentale, le autorizzazioni ai permessi saranno sospese e riattivate d’ufficio al termine del periodo interessato.

2. Prolungamento del congedo parentale

Il D.Lgs. 105/2022 stabilisce che i periodi di prolungamento del congedo parentale non comportano riduzioni di ferie, riposi o tredicesima, ad eccezione degli emolumenti accessori legati alla presenza effettiva in servizio.
La contrattazione collettiva potrà comunque prevedere trattamenti di miglior favore per i lavoratori, nel rispetto del principio di derogabilità.

3. Congedo straordinario – Estensione ai conviventi di fatto

Importanti novità anche sul fronte del congedo straordinario (art. 42, comma 5, D.Lgs. 151/2001):
il diritto è ora riconosciuto anche al convivente di fatto (ai sensi della Legge 76/2016), in via alternativa e al pari del coniuge o della parte dell’unione civile.

Inoltre, la convivenza – quando richiesta – può essere instaurata anche successivamente alla presentazione della domanda, purché sussista per l’intera durata del congedo.

Per la fruizione del congedo straordinario, resta valido l’ordine di priorità fissato dall’INPS:

  1. Coniuge convivente, parte dell’unione civile convivente o convivente di fatto della persona disabile in situazione di gravità;

  2. Padre o madre, anche adottivi o affidatari, in mancanza, decesso o patologie invalidanti del coniuge/partner convivente;

  3. Uno dei figli conviventi, in assenza o impossibilità dei soggetti sopra elencati;

  4. Uno dei fratelli o sorelle conviventi, in assenza o impossibilità dei precedenti;

  5. Un parente o affine entro il terzo grado convivente, se nessuno degli altri può provvedere all’assistenza.

Affinché il diritto passi ai familiari della categoria successiva, quelli della categoria precedente devono risultare mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

Riferimenti normativi

  • D.Lgs. 30 giugno 2022, n. 105 – Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare.

  • Legge 5 febbraio 1992, n. 104 – Art. 33, comma 3 e comma 6.

  • D.Lgs. 151/2001 – Art. 33 e art. 42, comma 5.

  • Legge 76/2016 – Convivenze di fatto e unioni civili.

  • INPS – Circolare n. 39 del 4 aprile 2023 – “Permessi e congedi per l’assistenza a disabili: novità introdotte dal Decreto Conciliazione”.

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