






Il Nursing Up Emilia-Romagna sollecita tutte le Aziende sanitarie della regione e l'intervento della Regione Emilia-Romagna ad avviare un immediato adeguamento del valore nominale dei buoni pasto destinati al personale sanitario e amministrativo, portandolo al limite massimo di esenzione fiscale previsto dalla legge: 8 euro per i buoni elettronici. Contestualmente, il sindacato chiede di garantire a tutti i lavoratori la libertà di scelta tra mensa aziendale e buono pasto, nel rispetto dei principi di equità, inclusione e tutela della salute individuale. Il valore dei buoni pasto nel pubblico impiego è rimasto pressoché invariato da oltre due decenni. Legge n. 662/1996, art. 3, comma 207: fissava a 10.000 lire (€ 5,16) il limite di esclusione dal reddito imponibile per le prestazioni sostitutive del vitto. CCNL Sanità 2001 e CCNL Dirigenza Medico-Veterinaria 2004: confermavano tale importo, con un contributo fisso a carico del dipendente pari a 2.000 lire (€ 1,03). Legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019, art. 1, comma 677): ha aggiornato i limiti di esenzione fiscale a € 4,00 per i buoni cartacei, € 8,00 per i buoni elettronici. Nonostante ciò, in molte aziende sanitarie il valore riconosciuto è ancora fermo a 5 o 7 euro, cifra ormai insufficiente rispetto al costo medio di un pasto (12–13 euro). Il diritto alla pausa e alla fruizione del pasto durante il servizio è garantito da norme nazionali ed europee: Art. 8 del D.Lgs. 66/2003: stabilisce che il lavoratore che superi le sei ore di lavoro giornaliere deve beneficiare di un intervallo per pausa “ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto”. Direttiva Europea 2003/88/CE, art. 4: impone agli Stati membri di garantire tale diritto attraverso la contrattazione collettiva o la normativa nazionale. Nel comparto sanità, la disciplina del diritto alla mensa trova fondamento in: Art. 29 del CCNL 20/09/2001 (integrativo del CCNL 07/04/1999 e modificato dall’art. 4 del CCNL 31/07/2009): Questa norma sancisce che il datore di lavoro deve garantire il diritto alla mensa o a un servizio sostitutivo, lasciando libertà organizzativa ma non la facoltà di negarlo. Il CCNL Sanità 2016–2018 e il CCNL Sanità 2022–2024 confermano tale principio, prevedendo che: Pareri ARAN RAL_1845 e CFL_50: chiariscono che il datore di lavoro può adottare più sistemi di ristorazione, purché sia assicurata parità di trattamento e fruibilità effettiva per tutti i dipendenti. Tribunale di Milano, sentenza 2023: ha stabilito che il buono pasto può essere riconosciuto anche ai dipendenti che non usufruiscono della mensa aziendale per cause oggettive di incompatibilità o inaccessibilità. Sentenza n. 5547 del 1° marzo 2021: Sentenze n. 3524/2022 e n. 9206/2023: Ordinanza n. 21440 del 31 luglio 2024: Circolare n. 8/2005: precisa che i periodi di pausa “non sono computati come lavoro ai fini dei limiti di durata e non sono retribuiti, salvo diverse disposizioni contrattuali”, ma devono essere comunque concretamente fruibili. CCNL Sanità 2009 e CCNL Dirigenza 2010: hanno introdotto la possibilità di flessibilità regionale nella valorizzazione del servizio mensa, demandando alle Regioni la possibilità di adeguare gli importi al costo della vita. Legge 193/2024 (Decreto Concorrenza): dal 1° settembre 2025 introdurrà un tetto massimo del 5% sulle commissioni applicate dagli emettitori di buoni pasto agli esercenti, rendendo più sostenibile l’aumento del valore nominale. Questa riforma rappresenta un’occasione concreta per modernizzare il sistema dei buoni pasto nella sanità pubblica, adeguandolo all’inflazione e ai costi reali del vitto. Il Nursing Up Emilia-Romagna chiede: Adeguamento del valore nominale dei buoni pasto per tutto il personale sanitario e amministrativo al limite massimo di esenzione fiscale di € 8,00; Rivalutazione automatica annuale legata agli indici ISTAT del costo della vita; Libertà di scelta tra mensa aziendale e buono pasto elettronico, nel rispetto della normativa vigente e dei pareri ARAN; Uniformità regionale nel trattamento del personale, evitando disparità tra aziende e sedi territoriali; Apertura di un tavolo tecnico-sindacale tra Regione Emilia-Romagna, aziende sanitarie e organizzazioni rappresentative per definire criteri e tempi dell’adeguamento. L’adeguamento dei buoni pasto non è solo una questione economica, ma un atto di rispetto verso i professionisti della sanità, che ogni giorno garantiscono il funzionamento del Servizio Sanitario Regionale in condizioni di crescente difficoltà. Garantire un buono pasto dignitoso e la libertà di scelta significa riconoscere la dignità, la fatica e la centralità del lavoro sanitario. NURSING UP EMILIA-ROMAGNA Clicca QUI e iscriviti oraBuoni pasto fermi da vent’anni: il Nursing Up Emilia-Romagna chiede l’adeguamento a 8 euro e la libertà di scelta tra mensa e ticket
Un sistema fermo a vent’anni fa
L’assenza di adeguamenti ha eroso il potere d’acquisto dei lavoratori, costringendoli a integrare quotidianamente di tasca propria la spesa per la pausa pranzo.La nostra proposta: Il diritto al buono pasto e la libertà di scelta
“Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l’esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive (buoni pasto, pranzo a sacco, etc.). Il pasto non è monetizzabile.”
“Qualora la prestazione giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a una pausa di almeno 30 minuti per il recupero delle energie psico-fisiche e la eventuale consumazione del pasto.”
Orientamenti ARAN e giurisprudenza
È quindi legittimo riconoscere il buono pasto a chi non usufruisce della mensa, per motivi logistici, organizzativi o sanitari (allergie, intolleranze, regimi dietetici).La giurisprudenza di legittimità (Corte di Cassazione)
“Nel comparto sanità, il diritto a fruire della mensa o del buono pasto sostitutivo sorge per ogni turno di lavoro superiore a sei ore.”
“Il buono pasto non ha natura retributiva, ma rappresenta un’agevolazione di carattere assistenziale collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale.”
“Il diritto al buono pasto sorge nel caso in cui la prestazione ecceda le sei ore e dipende dalla contrattazione collettiva e dall’organizzazione aziendale. Laddove non esista un servizio mensa, l’amministrazione è tenuta a garantire modalità sostitutive.”
Evoluzione normativa recente e prospettive
Proposte del Nursing Up Emilia-Romagna
Un segnale di rispetto per chi lavora nella sanità
Sindacato degli Infermieri e delle Professioni Sanitarie












































