La banca delle ore nel nuovo CCNL
Art. 48 Banca delle ore
Per chi usufruisce della Banca ore, l’eventuale richiesta di pagamento, perché avvenga entro l’anno, deve essere inoltrata entro il 15 novembre dell’anno stesso.
Le ore accantonate possono essere richieste da ciascun lavoratore o in retribuzione o come riposi compensativi, escluse le maggiorazioni, che in rapporto alle ore accantonate vengono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa.
L’azienda rende possibile l’utilizzo delle ore come riposi compensativi tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio, con riferimento ai tempi, alla durata, al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione.
Il differimento è concordato tra il responsabile della struttura ed il dipendente.
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