Il nuovo contratto di lavoro individuale e il periodo di prova?

Il nuovo contratto di lavoro individuale e il periodo di prova?

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Il contratto di lavoro individuale (art 39) è regolato dai contratti collettivi, è sempre richiesta la forma scritta e sono indicati:

- tipologia del rapporto di lavoro

- data di inizio del rapporto di lavoro

- area, profilo professionale e retribuzione spettante

- attribuzioni corrispondenti al profilo previste dalle vigenti disposizioni

- durata del periodo di prova;

- unità operativa e/o sede di servizio di prima destinazione dell’attività lavorativa

- termine finale in caso di rapporto di lavoro a tempo determinato

L’assunzione può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale.

Prima di stipulare il contratto, le aziende invitano il destinatario a presentare tutta la documentazione prescritta dalle disposizioni regolanti l’accesso al rapporto di lavoro, indicata nel bando di concorso o selezione, anche in via telematica, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. 

Su richiesta dell’interessato, prorogato di ulteriori 15 giorni per comprovato impedimento. 

Il destinatario, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.Lgs. 165/2001.

In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova azienda o ente, fatto salvo quanto previsto dall’art. 40 (Periodo di prova).
Scaduto inutilmente il termine, l’azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

Come viene regolato il nuovo periodo di prova?

Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova, la cui durata è stabilita in base all’area di appartenenza:

2 mesi per i dipendenti inquadrati nelle aree del personale di supporto e degli operatori

4 mesi per i dipendenti inquadrati nelle aree degli assistenti e dei professionisti della salute e dei funzionari

6 mesi per il personale di elevata qualificazione.

Il conteggio del periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia, gravi patologie e terapie salvavita e negli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal CCNL per un massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto è risolto.

Al dipendente compete lo stesso trattamento economico previsto per il personale non in prova.

In caso di infortunio sul lavoro, malattia professionale o infermità dovuta a causa di servizio si applica l’art. 58 (Infortuni sul lavoro, malattie professionali e infermità dovute a causa di servizio).

Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti.

Il recesso dell’Azienda deve essere motivato, opera dal momento della comunicazione alla controparte.

Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.

Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l’anzianità dal giorno dell’assunzione a tutti gli effetti.

In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all’ultimo giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati.

Il dipendente con il quale venga instaurato un nuovo rapporto di lavoro a seguito di concorso pubblico, durante il periodo di prova ha diritto alla conservazione del posto e, in caso di mancato superamento della stessa, è reintegrato nell’area, profilo professionale, differenziale economico di professionalità ed eventuale assegno ad personam in godimento nell’Azienda o ente di provenienza.

Durante il periodo di prova, l’azienda o ente può adottare iniziative per la formazione del personale neo-assunto.

Una delle domande che lo scrivente riceve spesso dai colleghi:Il dipendente può essere applicato a più servizi dell’azienda o ente presso cui svolge il periodo di prova? Si, rispettando il profilo di appartenenza, chiaramente.

Sono esonerati dal periodo di prova i dipendenti delle Aziende ed Enti con rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, almeno uno dei quali pari a dodici mesi ed effettivamente prestati senza soluzione di continuità, nella medesima o corrispondente area o categoria o livello economico del precedente ordinamento professionale, profilo ed eventuale ambito di attività. 

L’esonero di cui sopra determina l’immediata cessazione del rapporto di lavoro originario: 

- con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato che lo abbiano già superato nella medesima o corrispondente area o categoria o livello economico del precedente ordinamento professionale, profilo ed eventuale ambito di attività. 

- che abbiano effettuato un passaggio di profilo all’interno di ciascuna Area nella stessa Azienda o Ente ai sensi dell’art. 18 (Passaggi di profilo all’interno di ciascuna Area nella stessa Azienda o Ente)

- nel caso di progressione tra le aree con procedura selettiva interna ai sensi dell’Art. 20 (Progressione tra le aree), con esclusione del personale di elevata qualificazione.

Sono esonerabili dal periodo di prova i dipendenti che abbiano già svolto, presso amministrazioni pubbliche di altri comparti, rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato (altra domanda che ricevo spesso), almeno uno dei quali pari a dodici mesi ed effettivamente prestati senza soluzione di continuità, nella medesima o corrispondente area o categoria del precedente ordinamento professionale, profilo ed eventuale mestiere.
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