A gennaio il nuovo sistema di classificazione del personale sanitario
Il sistema di classificazione del personale è regolato dall'art.15 del nuovo CCNL sanità pubblica, è articolato in cinque
aree, che corrispondono a cinque differenti livelli di conoscenze,
abilità e competenze professionali:
a) Area del personale di supporto
b) Area degli operatori
c) Area degli assistenti
d) Area dei professionisti della salute e dei funzionari
e) Area del personale di elevata qualificazione (Art 16)
- Le aree vengono raggruppate in tre diversi ruoli:
Ruolo sanitario: personale infermieristico e delle altre professioni sanitarie, si colloca in una posizione strategica nell’ ambito delle Aziende ed Enti per la relativa specificità. Rappresenta un punto di riferimento di alta qualificazione, finalizzato al consolidamento, sviluppo e diffusione di competenze sanitarie avanzate relative ai processi di cura, riabilitativi, diagnostici e di prevenzione, decisionali e valutativi
Svolgono attività dirette alla prevenzione, alla cura e salvaguardia della salute individuale e collettiva, alla riabilitazione, all’esecuzione di procedure tecniche necessarie alla effettuazione di metodiche diagnostiche su materiali biologici o sulla persona, ovvero attività tecnico-assistenziale, attività di prevenzione, verifica, controllo e sicurezza.
Ruolo socio sanitario: il punto di riferimento della competenza e consulenza socio-sanitaria nelle situazioni di bisogno e di disagio o nello sviluppo e diffusione di competenze nei processi gestionali all’interno di un gruppo o di un’organizzazione con assunzione di diretta responsabilità, anche con funzioni di controllo. Svolgono prestazioni sociosanitarie e azioni di protezione sociale nonché attività di mantenimento dello stato di salute ed in attività di lotta all’emarginazione, devianza e dipendenza. Tale personale si caratterizza per lo svolgimento, con autonomia professionale.
Ruolo amministrativo, professionale e tecnico: rappresenta il punto di riferimento della competenza nello sviluppo e diffusione di processi gestionali e amministrativi all’interno di un gruppo o di un’organizzazione con assunzione di diretta responsabilità, anche con funzioni di controllo, di programmazione, di ricerca e analisi indispensabili per le attività svolte nell’articolazione organizzativa.
All’interno di ciascuna Area nella stessa Azienda o Ente, su richiesta e previa verifica e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, è possibile il passaggio di profilo (Art. 18).
In caso di più domande si procede alla selezione interna, comparazione dei curriculum, colloquio di verifica attitudinale o mediante prova teorico-pratica. In caso di passaggio di profilo, si è esonerati dal periodo di prova (Art 40), si mantiene la progressione economica in godimento ma si acquisiscono le nuove indennità a sostituzione del vecchio profilo.
Riguardo alle progressioni economiche all’interno delle aree (art 19), che sono finanziate Fondo premialità e condizioni di lavoro (art 103), vi saranno dei criteri di priorità (una quota non superiore al 10%).
Potranno partecipare alla procedura selettiva i lavoratori che negli ultimi tre anni non abbiano beneficiato di alcuna progressione economica.
Requisito principale che nei due anni antecedenti non vi siano provvedimenti disciplinari superiori alla multa, se il procedimento è in corso il dipendente viene ammesso con riserva.
La graduatoria terrà conto non solo delle priorità ma anche le ultime tre valutazioni, l’esperienza professionale maturata (anche precedentemente in altre aziende o comparti, tempo determinato o indeterminato), gli anni di permanenza, il numero delle progressione avute negli anni e da eventuali criteri aggiuntivi presi in contrattazioni integrative.
Numero massimo di differenziali attribuibili sono massimo 7 per l’area dei professionisti della salute e dei funzionari e massimo 6 per l’ area del personale di supporto , operatori e assistenti.
Possibile la progressione tra le aree (art.20), il 50 per cento delle posizioni disponibili è destinata all’accesso dall’esterno, le progressioni tra un’area e quella immediatamente superiore avvengono tramite procedura selettiva interna, valutazioni di performance individuale conseguite negli ultimi tre anni di servizio, assenza di provvedimenti disciplinari, titoli o competenze professionali in possesso.
In caso di progressione tra le aree il dipendente è esonerato dal periodo di prova. Le ferie vengono conservate, come anche la retribuzione individuale di anzianità (RIA).
Il personale che alla data della progressione risulti avere in godimento un trattamento economico, composto da stipendio tabellare, differenziali economici di professionalità ed eventuale assegno ad personam, superiore rispetto al tabellare iniziale previsto per la nuova area, è collocato nel differenziale economico di professionalità di valore minore o uguale al suddetto trattamento economico.
Art.
21 Norme di prima applicazione:
Aziende ed Enti, nell’ambito di propri piani triennali dei fabbisogni, rilevino la necessità di copertura di specifici profili, possono entro il termine del 30.6.2025 e previo confronto, attivare la progressione tra le aree con procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio:
- in possesso del titolo di studio richiesto per l’area immediatamente superiore ed almeno 5 anni di esperienza professionale maturata nel profilo professionale di appartenenza
- in alternativa il possesso del titolo di studio relativo all’area cui il dipendente è inquadrato ed almeno 10 anni di esperienza professionale maturata nel profilo professionale di appartenenza.
Gli Operatore Socio Sanitari che, a seguito della progressione tra aree, accedono all’area degli assistenti, acquisiscono la denominazione di “Operatore Socio Sanitario senior”.
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