Formazione continua nel nuovo CCNL

Art.
65 Pianificazione strategica di conoscenze e saperi
Le Aziende ed Enti nell’ambito dei programmi finalizzati all’adozione di nuove competenze, favoriscono la formazione di tutto il personale finalizzata alla conoscenza dei rischi potenziali per la sicurezza e le procedure da seguire per proteggere sè stessi ed i colleghi da atti di violenza, attraverso la formazione sui rischi specifici connessi con l’attività svolta, inclusi i metodi di riconoscimento di segnali di pericolo o di situazioni che possono condurre ad aggressione, metodologie per gestire pazienti aggressivi e violenti.
Art.
66 Destinatari dei processi della formazione
Le Aziende ed Enti individuano i dipendenti che partecipano alle attività di formazione sulla base dei fabbisogni formativi, garantendo comunque pari opportunità di partecipazione.
Le attività sono tenute, di norma, durante l’orario ordinario di lavoro. Qualora le attività si svolgano fuori dalla sede di servizio al personale spetta il rimborso delle spese di viaggio e di alloggio, ove ne sussistano i presupposti.
La partecipazione del personale all’attività formativa si realizza nelle seguenti aree di applicazione:
- corsi di insegnamento previsti dall’art. 6 del d.lgs. 30.12.1992 n. 502
-
corsi di aggiornamento professionale obbligatorio del personale
organizzati dal servizio sanitario nazionale
-
formazione di base e riqualificazione del personale.
L’attività
formativa, se svolta fuori orario di lavoro, è remunerata in via
forfettaria con un compenso orario di € 25,82 lorde,
comprensivo dell’impegno per la preparazione delle lezioni e della
correzione degli elaborati nonché per la partecipazione alle
attività degli organi didattici.
Se l’attività in questione è
svolta durante l’orario di lavoro, il compenso di cui sopra spetta
nella misura del 20% per l’impegno
nella preparazione delle lezioni e correzione degli elaborati, in
quanto effettuato fuori dell’orario di lavoro.
Art.
67 Formazione continua ed ECM.
Il
personale che partecipa alla
formazione è considerato in
servizio a tutti gli effetti ed i relativi oneri sono a carico
dell’Azienda o Ente. Il
dipendente che senza giustificato motivo non partecipi alla
formazione continua e non
acquisisca i crediti previsti nel triennio, non potrà partecipare
per il triennio successivo alle selezioni interne a qualsiasi titolo
previste.
Sospeso
l’obbligo di acquisizione dei
crediti formativi il periodo di gravidanza e puerperio, le
aspettative a qualsiasi titolo usufruite, ivi compresi i distacchi
per motivi sindacali.
Il
triennio riprende a decorrere dal rientro in servizio del dipendente.
Art.
68 congedi per la formazione ai
lavoratori, con anzianità di servizio di almeno cinque
anni presso la stessa azienda o
ente del comparto, possono essere concessi a richiesta congedi per la
formazione nella misura percentuale complessiva del 10%
del
personale delle diverse aree in
servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Il
numero complessivo dei congedi viene verificato annualmente sulla
base della consistenza del personale al 31 dicembre di ciascun anno.
La
contrattazione integrativa definisce i criteri per la distribuzione e
utilizzazione della percentuale.
Il
dipendente deve presentare
all’azienda o ente una specifica domanda, contenente l’indicazione
dell’attività formativa che intende
svolgere, data di inizio e la durata prevista, almeno 30 giorni prima
dell’inizio delle attività formative.
L’azienda
per gravi esigenze
organizzative può
rifiutare, comunicando il motivo per iscritto.
Diritto allo studio nel nuovo CCNL
La banca delle ore nel nuovo CCNL

