Formazione continua nel nuovo CCNL

Formazione continua nel nuovo CCNL

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Art. 65 Pianificazione strategica di conoscenze e saperi

Le Aziende ed Enti nell’ambito dei programmi finalizzati all’adozione di nuove competenze, favoriscono la formazione di tutto il personale finalizzata alla conoscenza dei rischi potenziali per la sicurezza e le procedure da seguire per proteggere sè stessi ed i colleghi da atti di violenza, attraverso la formazione sui rischi specifici connessi con l’attività svolta, inclusi i metodi di riconoscimento di segnali di pericolo o di situazioni che possono condurre ad aggressione, metodologie per gestire pazienti aggressivi e violenti.

Art. 66 Destinatari dei processi della formazione

Le Aziende ed Enti individuano i dipendenti che partecipano alle attività di formazione sulla base dei fabbisogni formativi, garantendo comunque pari opportunità di partecipazione.

Le attività sono tenute, di norma, durante l’orario ordinario di lavoro. Qualora le attività si svolgano fuori dalla sede di servizio al personale spetta il rimborso delle spese di viaggio e di alloggio, ove ne sussistano i presupposti.

La partecipazione del personale all’attività formativa si realizza nelle seguenti aree di applicazione:

- corsi di insegnamento previsti dall’art. 6 del d.lgs. 30.12.1992 n. 502 

- corsi di aggiornamento professionale obbligatorio del personale organizzati dal servizio sanitario nazionale
- formazione di base e riqualificazione del personale.

L’attività formativa, se svolta fuori orario di lavoro, è remunerata in via forfettaria con un compenso orario di € 25,82 lorde, comprensivo dell’impegno per la preparazione delle lezioni e della correzione degli elaborati nonché per la partecipazione alle attività degli organi didattici.

Se l’attività in questione è svolta durante l’orario di lavoro, il compenso di cui sopra spetta nella misura del 20% per l’impegno nella preparazione delle lezioni e correzione degli elaborati, in quanto effettuato fuori dell’orario di lavoro.

Art. 67 Formazione continua ed ECM.

Il personale che partecipa alla formazione è considerato in servizio a tutti gli effetti ed i relativi oneri sono a carico dell’Azienda o Ente. Il dipendente che senza giustificato motivo non partecipi alla formazione continua e non acquisisca i crediti previsti nel triennio, non potrà partecipare per il triennio successivo alle selezioni interne a qualsiasi titolo previste.

Sospeso l’obbligo di acquisizione dei crediti formativi il periodo di gravidanza e puerperio, le aspettative a qualsiasi titolo usufruite, ivi compresi i distacchi per motivi sindacali.
Il triennio riprende a decorrere dal rientro in servizio del dipendente.

Art. 68 congedi per la formazione ai lavoratori, con anzianità di servizio di almeno cinque anni presso la stessa azienda o ente del comparto, possono essere concessi a richiesta congedi per la formazione nella misura percentuale complessiva del 10%
del personale delle diverse aree in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 

Il numero complessivo dei congedi viene verificato annualmente sulla base della consistenza del personale al 31 dicembre di ciascun anno. La contrattazione integrativa definisce i criteri per la distribuzione e utilizzazione della percentuale.

Il dipendente deve presentare all’azienda o ente una specifica domanda, contenente l’indicazione dell’attività formativa che intende svolgere, data di inizio e la durata prevista, almeno 30 giorni prima dell’inizio delle attività formative. 

L’azienda per gravi esigenze organizzative può rifiutare, comunicando il motivo per iscritto.
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