Diritto allo studio nel nuovo CCNL
Art.
62 Diritto allo studio
In aggiunta alle attività formative programmate dall’Azienda o Ente permessi retribuiti, al dipendente sono concesse nella misura massima individuale di 150 ore per ciascun anno solare e nel limite massimo, arrotondato all’unità superiore, del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso ciascuna Azienda o Ente all’inizio di ogni anno.
I permessi spettano anche ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe. Le ore sono riproporzionate alla durata temporale, nell’anno solare di riferimento, del contratto a tempo determinato stipulato.
I
lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato che non si
avvalgono dei permessi retribuiti per il diritto allo studio, possono
fruire dei permessi di cui all’art.10 della legge n. 300
del 1970.
Il
personale interessato ai corsi ha diritto all’assegnazione a turni
di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la
preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di
lavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo
settimanale.
I permessi sono concessi per la partecipazione a corsi, svolti anche in modalità telematica, destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari compreso ciclo di dottorato di ricerca qualora non svolto in congedo, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico nonché per sostenere i relativi esami.
Nell’ambito
della contrattazione integrativa, potranno essere previste ulteriori
tipologie di corsi, di durata almeno annuale.
Nel
caso le richieste superino
il limite massimo del 3% si
procederà secondo questo ordine:
-
dipendenti che frequentino l’ultimo anno del corso di studi e, se
studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami
previsti dai programmi relativi agli anni precedenti
-
dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso
precedenti l’ultimo e successivamente quelli che, nell’ordine,
frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti
escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e
post-universitari
-
dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche
Nell’ambito
di ciascuna delle fattispecie la precedenza è accordata,
nell’ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della
scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o
post-universitari.
In
caso di parità di
condizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano
mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo
stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l’ordine
decrescente di età.
Ulteriori
condizioni che diano titolo a precedenza sono definite dalla
contrattazione integrativa.
Per
la concessione dei permessi è
necessario il certificato di
iscrizione, attestato di partecipazione e quello degli esami
sostenuti.
In
mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati
sono considerati come aspettativa per motivi personali o, a domanda,
come ferie o riposi compensativi per straordinario già effettuato.
Nel
caso in cui il conseguimento del titolo preveda l’esercizio di un
tirocinio, l’azienda o ente potrà valutare con il dipendente, nel
rispetto delle incompatibilità e delle esigenze di servizio,
modalità di articolazione della prestazione lavorativa che
facilitino il conseguimento del titolo stesso.
Ai
lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo
determinato iscritti a corsi universitari con lo specifico status di
studente a tempo parziale, i permessi per motivi di studio sono
concessi in misura ridotta.
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