Lavoro notturno e straordinario nel nuovo CCNL sanità

Lavoro notturno e straordinario nel nuovo CCNL sanità

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Art. 46, svolgono lavoro notturno i lavoratori tenuti ad operare su turni a copertura delle 24 ore.

Nel caso in cui sopraggiungano condizioni di salute che comportano l’inidoneità alla prestazione di lavoro notturno, accertata dal medico competente, si applicano le disposizioni dell’art. 6, comma 1, del D.Lgs. 26 novembre 1999, n. 532. E’ garantita al lavoratore l’assegnazione ad altro lavoro o a lavori diurni.

Al lavoratore per il servizio notturno effettuato tra le ore 22 e le ore 6 del giorno successivo, percepisce un indennità pari a 4,00 euro, eventualmente elevabile in sede di contrattazione integrativa ( art 106 comma 3).

Art. 47, le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e, pertanto, non possono essere utilizzate  come fattore ordinario di programmazione del lavoro e devono rispondere ad effettive esigenze di servizio. 

Le parti si incontrano con periodicità quadrimestrale per valutare le condizioni che ne hanno resa necessaria l’effettuazione. 

La prestazione di lavoro straordinario è espressamente autorizzata dal dirigente o dal responsabile sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dalle Aziende ed Enti, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione fatta eccezione per quei casi di urgenza in cui, a garanzia dei livelli di assistenza, non sia possibile l’autorizzazione preventiva ed esplicita del dirigente o del responsabile. 

Le ore di straordinario non potranno superare per ciascun dipendente le 180 ore/anno, che può essere elevato in relazione a particolari esigenze non più del 5% del personale in servizio, fino al limite massimo di n. 250 ore annuali. 

Nella determinazione dei limiti individuali si tiene particolare conto: del richiamo in servizio per pronta disponibilità; della partecipazione a commissioni (ivi comprese quelle relative a pubblici concorsi indetti dall’Azienda o Ente) o altri organismi collegiali, ivi operanti nella sola ipotesi in cui non siano previsti specifici compensi; dell’assistenza all’organizzazione di corsi di aggiornamento.

In alternativa al pagamento, su richiesta del dipendente, le prestazioni di lavoro straordinario di cui al presente articolo, debitamente autorizzate, possono dare luogo a corrispondente riposo compensativo da fruirsi, compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio, entro il termine massimo di 4 mesi. 

La disciplina di cui al presente comma si applica ai lavoratori che non abbiano aderito alla banca delle ore. 

La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario è rideterminata maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata, convenzionalmente, dividendo per 156 la retribuzione base mensile, comprensiva del rateo di tredicesima mensilità ad essa riferita.

La maggiorazione di cui al comma 7 è pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo (Fondo premialità e condizioni di lavoro).

A gennaio il nuovo sistema di classificazione del personale sanitario

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