Congedi per le donne vittime di violenza nel nuovo CCNL

Congedi per le donne vittime di violenza nel nuovo CCNL

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Art. 53 Congedi per le donne vittime di violenza

La lavoratrice, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati, ha diritto ad astenersi dal lavoro, per motivi connessi a tali percorsi, per un periodo massimo di congedo di 90 giorni lavorativi, da fruire nell’arco temporale di tre anni decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato.

La domanda va fatta per iscritto al datore di lavoro (salvo impossibilità) allegando la certificazione attestante l’inserimento nel percorso di protezione con un preavviso non inferiore a cinque giorni di calendario e con l’indicazione dell’inizio e della fine del relativo periodo.

Il trattamento economico spettante alla lavoratrice è quello previsto per il congedo di maternità, dall’art. 60 (Congedi dei genitori).

Valido per l’anzianità di servizio, non riduce le ferie e è utile ai fini della tredicesima mensilità.

La lavoratrice può scegliere di fruire del congedo su base oraria o giornaliera.

po pieno a tempo parziale, secondo quanto previsto dall’art. 74 (Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale).

Il rapporto a tempo parziale viene trasformato in rapporto di lavoro a tempo pieno, a richiesta della lavoratrice.

La dipendente vittima di violenza di genere inserita in specifici percorsi di protezione può presentare domanda di trasferimento ad altra Unità Operativa/Servizio/Struttura della stessa Azienda o Ente o ad altra amministrazione pubblica ubicata in una località diversa da quella in cui si è subita la violenza, previa comunicazione all'Azienda o Ente di appartenenza.

Entro quindici giorni dalla richiesta l'Azienda o Ente di appartenenza dispone il trasferimento, ove vi siano posti vacanti corrispondenti alla sua area.

Questo congedo è cumulabile con l’aspettativa per motivi personali o di famiglia per un periodo di ulteriori trenta giorni, ove non ostino specifiche esigenze di servizio.

La dipendente, al termine del percorso di protezione e dopo il rientro al lavoro, può chiedere di essere esonerata dai turni disagiati, per un periodo di un anno e/o rientrare nell’Azienda o Ente dove prestava originariamente la propria attività o alla Unità Operativa/Servizio/Struttura di provenienza.

I permessi retribuiti nel nuovo CCNL

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