I permessi retribuiti nel nuovo CCNL

I permessi retribuiti nel nuovo CCNL

Art. 50 Permessi giornalieri retribuiti

Su richiesta del dipendente sono concessi permessi giornalieri retribuiti per:- Concorsi od esami ivi comprese le progressioni tra le aree, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove o per aggiornamento professionale facoltativo, anche online, comunque connesso all’attività di servizio, giorni otto all’anno.

- Lutto per il coniuge, per i parenti entro il secondo grado e gli affini entro il primo grado o per il convivente ai sensi dell’art.1, comma 36 e 50, della legge 76/2016 (Unioni civili e patto di convivenza), tre giorni per evento da fruire entro sette giorni lavorativi dal decesso.

- 15 giorni consecutivi in occasione di matrimonio la cui fruizione deve iniziare entro 45 giorni dalla data in cui è stato contratto il matrimonio.

Nel caso di eventi imprevisti che rendano oggettivamente impossibile la fruizione del permesso entro tale termine, il dipendente, compatibilmente con le esigenze di servizio, potrà concordare un ulteriore periodo per il godimento dello stesso entro 12 mesi dalla data in cui è stato contratto il matrimonio.

I permessi sono retribuiti possono essere fruiti, cumulativamente nell’anno solare, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell’anzianità di servizio.

Art. 51 Permessi orari retribuiti per motivi personali o familiari

Su richiesta del dipendente, compatibilmente con le esigenze di servizio e senza necessità di documentazione e/o giustificazione, sono concesse 18 ore di permesso retribuito nell’anno solare per motivi personali o familiari.

I permessi sono retribuiti, non riducono le ferie, fruibili anche per frazioni di ora dopo la prima ora, validi per l’anzianità di servizio, non sono fruibili nella stessa giornata con altre tipologie di permessi (eccezione quelli per art 33 della legge 104/1992 e dlgs 151/2001.

In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale si procede al ri-proporzionamento delle ore di permesso.

Art. 52 Permessi previsti da particolari disposizioni di legge

I dipendenti hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre giorni di permesso di cui all' art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Tali permessi sono utili ai fini della maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità e possono essere fruiti anche ad ore per un totale di 18 ore mensili.

Il personale interessato effettua una programmazione mensile delle giornate e/o degli orari di fruizione di tale permesso; nel caso di personale turnista la comunicazione va effettuata entro il giorno 20 del mese precedente.

Nel caso di fruizione a ore, l’eventuale modifica della richiesta successivamente alla programmazione, è consentita solo a giornata intera. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale si procede al ri-proporzionamento.

In caso di necessità ed urgenza, la comunicazione può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque,  non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il lavoratore utilizza il permesso. 

Sono previsti altri permessi retribuiti per i donatori di sangue e di midollo osseo. Il dipendente che fruisce dei permessi comunica i giorni in cui intende assentarsi con un preavviso di tre giorni, salve le ipotesi di comprovata urgenza, in cui la domanda di permesso può essere presentata nelle 24 ore precedenti, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il lavoratore utilizza il permesso.
Le Aziende ed Enti favoriscono la partecipazione del personale alle attività delle Associazioni di volontariato.

Art. 54 Permessi e assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche, esami diagnostici. 

Ai dipendenti sono riconosciuti permessi per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche, esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore annuali, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro.

L’assenza per i permessi è giustificata mediante attestazione di presenza, anche in ordine all’orario, redatta dal personale competente della struttura, anche privata ove si è svolta la visita o la prestazione. L’attestazione è inoltrata all’Azienda o Ente dal dipendente oppure è trasmessa direttamente a quest’ultima per via telematica a cura del medico o della struttura. 

I permessi sono assimilati alle assenze per malattia ai fini del computo del periodo di comporto e sono sottoposti al medesimo regime economico delle stesse.
Sono incompatibili con l’utilizzo nella medesima giornata delle altre tipologie di permessi fruibili ad ore ad eccezione dell’art. 33 della legge 104/1992 e i permessi e congedi fruibili ad ore disciplinati dal d.lgs. n. 151/2001.

Sono fruibili anche per frazioni di ora dopo la prima ora.
Ai fini del computo del periodo di comporto, sei ore di permesso fruite su base oraria  corrispondono  convenzionalmente ad una intera giornata lavorativa.

Nel caso di permesso fruito su base giornaliera, il trattamento economico accessorio del lavoratore è sottoposto alla medesima decurtazione prevista dalla vigente legislazione per i primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede al riproporzionamento delle ore di permesso. 

 La richiesta va fatta con un preavviso di almeno tre giorni. Nei casi di comprovata urgenza o necessità, la domanda può essere presentata anche nelle 24 ore precedenti, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il lavoratore intende fruire del periodo di permesso giornaliero od orario. 

Nel caso di concomitanza tra l'espletamento di visite specialistiche, l'effettuazione di terapie o esami diagnostici e la situazione di incapacità lavorativa temporanea del dipendente conseguente ad una patologia in atto, la relativa assenza viene imputata alla malattia con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico. 

In tale ipotesi, l’assenza per malattia è giustificata mediante: - attestazione di malattia del medico curante individuato in base a quanto previsto dalle vigenti disposizioni, comunicata all’Azienda o Ente secondo le modalità ordinariamente previste in tali ipotesi - attestazione di presenza, redatta dal personale competente della struttura, anche privata, ove si è svolta la visita o la prestazione. Nell’ipotesi di controllo medico legale, l'assenza dal domicilio è giustificata dall’attestazione di presenza presso la struttura.  

Nel caso di dipendenti che debbano sottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie comportanti incapacità al lavoro, è sufficiente anche un'unica certificazione del medico curante che attesti la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacità lavorativa, secondo cicli o un calendario stabilito. I lavoratori interessati producono tale certificazione all’Azienda o Ente prima dell'inizio della terapia, fornendo il calendario previsto ove esistente. 

A tale certificazione fanno seguito le singole attestazioni di presenza. Resta ferma la possibilità per il lavoratore di fruire in alternativa ai permessi di cui al presente articolo, anche dei permessi brevi a recupero, dei permessi per motivi familiari e personali, dei riposi connessi alla banca delle ore, dei riposi compensativi per le prestazioni di lavoro straordinario, secondo la disciplina prevista per il trattamento economico e giuridico di tali istituti dai vigenti CCNL.

Art. 55 Permessi orari a recupero Il dipendente, a domanda, può assentarsi dal lavoro previa autorizzazione del responsabile preposto all’unità organizzativa presso cui presta servizio per una durata non superiore alla metà dell’orario di lavoro giornaliero e non possono comunque superare le 36 ore annue.  

La richiesta del permesso deve essere formulata in tempo utile e comunque non oltre un’ora dopo l’inizio della giornata lavorativa salvo casi di particolare urgenza o necessità valutati dal responsabile. Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro i due mesi successivi, pena la proporzionale decurtazione della retribuzione.

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