Cambi compensativi e blocco dei 5 anni, siamo sicuri che sia così?
Il cambio compensativo è un ottimo sistema per coniugare le esigenze personali dei professionisti con quelli dell’amministrazione, in quanto lo svantaggio economico o quello dovuto alla perdita di una risorsa per l’amministrazione è nullo!
Purtroppo sono molte le aziende a non voler capire il vantaggio,
quasi come se godessero a mettere i bastoni tra le ruote ai propri
dipendenti.
Approvare i cambi compensativi non si pone, dal nostro punto di vista, contro l’art. 14 della 26/2019 e nemmeno contro il comma 5 bis dell’art. 35 del d.lgs. 165/2001, anzi con lo scambio di sedi lavorative tra i lavoratori chi ne beneficia è soprattutto l’amministrazione, la quale acquisisce lavoratori che non andranno mai via, che hanno deciso di vivere di propria iniziativa in quel determinato luogo e non costretti.
Ricordiamo che un
dipendente felice migliora le sue performance, si ridurrebbero anche i tempi per raggiungere il posto di lavoro e l’inquinamento che ne
deriva.
Intanto
analizziamo nello specifico
l’articolo 14-bis della legge 26/2019: i
vincitori dei concorsi banditi dalle regioni e dagli enti
locali, anche se sprovvisti di articolazione territoriale, sono
tenuti a permanere nella sede di prima destinazione per
un periodo non
inferiore a cinque anni.
La presente disposizione costituisce norma
non derogabile dai contratti collettivi.
La procedura della mobilità compensativa invece è prevista dall’art. 7 del D.P.C.M. n. 325 del 5 agosto 1988: E’ consentita in ogni momento, nell’ambito delle dotazioni organiche di cui all’art. 3, la mobilità dei singoli dipendenti presso la stessa o altre amministrazioni, anche di diverso comparto, nei casi di domanda congiunta di compensazione con altri dipendenti di corrispondente profilo professionale, previo nulla osta dell’amministrazione di provenienza e di quella di destinazione”. Conclude l'articolo, può essere consentita, purché venga rispettato il principio della neutralità finanziaria, solo tra due dipendenti appartenenti a “profili professionali corrispondenti”.
Deduciamo che il vincolo dei 5 anni è aggirabile purché
esista l’accordo delle amministrazioni di appartenenza
ed entrambi i dipendenti posseggano un corrispondente
profilo professionale.
Se l’azienda vi rifiuta il nullaosta?
La giurisprudenza afferma che in assenza di validi motivi alla negazione del consenso, si deve ritenere che il dipendente abbia diritto al trasferimento” (Sentenza del Tribunale di Agrigento, 26 marzo 2004).
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