Ricostituzione del rapporto di lavoro nel nuovo CCNL

Ricostituzione del rapporto di lavoro nel nuovo CCNL

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La ricostituzione del rapporto di lavoro è regolata dall'art'42  del nuovo CCNL sanità. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che abbia interrotto il rapporto di lavoro per proprio recesso o per motivi di salute può richiedere, entro cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, la ricostituzione dello stesso.

L’azienda o ente si pronuncia motivatamente entro 60 giorni dalla richiesta. In caso di accoglimento il dipendente è ricollocato nell’area e profilo rivestiti al momento delle dimissioni e stesso trattamento economico iniziale del profilo, con esclusione dei differenziali retributivi di professionalità, degli assegni ad personam e della R.I.A. a suo tempo eventualmente maturati.

In ogni caso la ricostituzione è subordinata alla disponibilità del corrispondente posto nel piano triennale dei fabbisogni dell’Azienda o Ente, e al mantenimento del possesso dei requisiti per l’assunzione da parte del richiedente nonché agli accertamenti sanitari previsti dalla normativa vigente.

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