Periodo di prova nel nuovo CCNL Sanità

Periodo di prova nel nuovo CCNL Sanità

Prima di parlare di quello che sarà il periodo di prova, un breve richiamo al nuovo contratto di lavoro individuale, e in particolare alle nuove aeree e ruoli.

Nel contratto, sempre in forma scritta, vengono indicati:

a. tipologia del rapporto di lavoro;

b. data di inizio del rapporto di lavoro;

c. area, profilo professionale e retribuzione spettante;

d. attribuzioni corrispondenti al profilo previste dalle vigenti disposizioni;

e. durata del periodo di prova;

f. unità operativa e/o sede di servizio di prima destinazione dell’attività  lavorativa;

g. termine finale in caso di rapporto di lavoro a tempo determinato.

L’assunzione può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. Il contratto individuale indica anche l’articolazione dell’orario di lavoro assegnata.

L’azienda, prima di procedere alla stipulazione, invita il destinatario anche in via telematica a presentare la documentazione prescritta, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni (pena annullamento assunzione).

Su richiesta dell’interessato, il termine assegnato dall’azienda può essere prorogato di ulteriori 15 giorni per comprovato impedimento.

Il destinatario, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi

in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.Lgs. 165/2001.

Importante è il nuovo sistema di classificazione del personale che si articolerà in 5 aree differenti:

a) Area del personale di supporto

b) Area degli operatori

c) Area degli assistenti

d) Area dei professionisti della salute e dei funzionari

e) Area del personale di elevata qualificazione

Le 5 aree vengono raggruppate in diversi ruoli, in relazione alle diverse disposizioni normative istitutive: sanitario, sociosanitario, amministrativo, tecnico, professionale.

Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova, la cui durata è stabilita come segue:

a) 2 mesi per i dipendenti inquadrati nelle aree del personale di supporto e degli operatori;

b) 4 mesi per i dipendenti inquadrati nelle aree degli assistenti e dei

professionisti della salute e dei funzionari;

c) 6 mesi per il personale di elevata qualificazione.

Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato.

Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia, gravi patologie e terapie salvavita e negli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal CCNL (massimo sei mesi).

In caso di infortunio sul lavoro, malattia professionale o infermità dovuta a causa di servizio si applica l’art. 58.

Vi ricordiamo quali sono le fasce orarie per la visita fiscale dei dipendenti pubblici:

La mattina: 09:00 alle 13:00

Il pomeriggio: dalle 15:00 alle 18:00

7 giorni su 7 compreso i festivi

Il trattamento economico (comprese le assenze riconosciute) sarà uguale a quello del personale non in prova.

Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti.

Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell’Azienda o Ente deve essere motivato.

Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.

Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l’anzianità dal giorno dell’assunzione a tutti gli effetti.

In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all’ultimo giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati.

Il dipendente con il quale venga instaurato un nuovo rapporto di lavoro a seguito di concorso pubblico, durante il periodo di prova ha diritto alla conservazione del posto e, in caso di mancato superamento della stessa, è reintegrato nell’area, profilo professionale, differenziale economico di professionalità ed eventuale assegno ad personam in godimento nell’Azienda o ente di provenienza.

Durante il periodo di prova, l’azienda o ente può adottare iniziative per la formazione del personale neo-assunto.

Il dipendente può essere applicato a più servizi dell’azienda o ente presso cui svolge il periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i dipendenti delle Aziende ed Enti:

a) tempo determinato, dodici mesi effettivamente prestati senza soluzione di continuità.

L’esonero di cui sopra determina l’immediata cessazione del rapporto di lavoro originario;

b) con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato che lo abbiano già superato nella medesima o corrispondente area o categoria o livello economico del precedente ordinamento professionale, profilo ed eventuale ambito di attività. L’esonero di cui sopra determina l’immediata cessazione del rapporto di lavoro originario;

c) che abbiano effettuato un passaggio di profilo all’interno di ciascuna Area nella stessa Azienda o Ente ai sensi dell’art. 18 (Passaggi di profilo all’interno di ciascuna Area nella stessa Azienda o Ente);

d) nel caso di progressione tra le aree con procedura selettiva interna ai sensi dell’Art. 20 (Progressione tra le aree), con esclusione del personale di elevata qualificazione.

Sono esonerabili dal periodo di prova i dipendenti che abbiano già svolto, presso amministrazioni pubbliche di altri comparti, rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, almeno uno dei quali pari a dodici mesi ed effettivamente prestati senza soluzione di continuità, nella medesima o corrispondente area o categoria del precedente ordinamento professionale, profilo ed eventuale mestiere. L’esonero di cui sopra determina l’immediata cessazione del rapporto di lavoro originario.

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