Malattia e licenziamento, interviene la Cassazione

Malattia e licenziamento, interviene la Cassazione

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Se il certificato medico per malattia arriva in ritardo, rischio il licenziamento in tronco per giusta causa?

Il nostro CCNL sanità 2019-2021 dice che l’assenza per malattia, salvo comprovato impedimento, deve essere comunicata alla struttura di appartenenza tempestivamente e comunque all’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione dell’assenza (Art 56 nuovo CCNL 2019-2021, comma 13), pena provvedimento disciplinare.

Il professionista deve comunicarlo al proprio datore (con le modalità indicate nel contratto collettivo) e nello stesso tempo deve, nel più breve tempo possibile, sottoporsi a visita medica affinché il medico di famiglia provveda a inviare il relativo certificato all’Inps in via telematica.

Se il certificato arriva in ritardo?

Nel merito si è pronunciata la Cassazione con la sentenza n. 33134/2022 per un certificato di malattia inviato all’ottavo giorno.

Per la Cassazione quando il certificato viene inviato, anche con notevole ritardo, si ricade nel richiamo disciplinare e non nel licenziamento, che sarebbe illegittimo.

Ricapitolando, per la Cassazione non è assenza ingiustificata consegnare in ritardo il certificato medico di malattia se la malattia si è protratta per sette giorni ininterrottamente ma una giustificazione tardiva dell’assenza, che comporterebbe una sanzione disciplinare, ma non il licenziamento.

Ricordiamo che il lavoratore è responsabile dei dati anagrafici riportati nel certificato, quindi per evitare sanzioni o aggravamenti, consigliamo di controllare con la massima attenzione la correttezza dei dati, in particolare residenza o eventuale domicilio.

Con la circolare 18 marzo 2011, n. 4 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Dipartimento della funzione pubblica, il professionista può espressamente richiedere al medico una copia cartacea del certificato e dell’attestato di malattia o, in alternativa, l’invio dei documenti in formato pdf alla propria casella di posta elettronica, PEC ( art 7, comma 1 bis, decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2012, n. 221).

Il certificato e/o attestato di malattia è visibile anche attraverso i servizi INPS, autenticandosi attraverso SPID.

Cosa dice il nostro CCNL sanità 2019-2021 nello specifico? Clicca qui e buona lettura.

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