Lavoro agile nel nuovo CCNL

Lavoro agile nel nuovo CCNL

Art. 76 Definizione e principi generali del lavoro agile

Il lavoro agile di cui alla legge n. 81/2017 è una delle possibili modalità di effettuazione della prestazione lavorativa per processi e attività di lavoro, previamente individuati dalle Aziende o Enti, per i quali sussistano i necessari requisiti organizzativi e tecnologici per operare con tale modalità.

La prestazione lavorativa viene eseguita in parte all’interno dei locali dell’Azienda o Ente e in parte all’esterno di questi, senza una postazione fissa e predefinita, entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale.

Lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile non modifica la natura del rapporto di lavoro in atto, conserva i medesimi diritti e gli obblighi nascenti dal rapporto di lavoro in presenza.

Art. 77 Accesso al lavoro agile

L’adesione al lavoro agile ha natura consensuale e volontaria ed è consentito a tutti i lavoratori (anche determinato e parziale).
L’obbligo da parte dei lavoratori è di garantire stessi livelli prestazionali previsti per l’attività in presenza.

Art. 78 Accordo individuale 

L’accordo individuale è stipulato per iscritto ai fini della regolarità amministrativa e della prova.
Disciplina l'esecuzione della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali dell’Azienda e Ente, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore che di norma vengono forniti dall’amministrazione.

L’accordo deve inoltre contenere almeno i seguenti elementi essenziali:

- durata dell’accordo, avendo presente che lo stesso può essere a termine o a tempo indeterminato

- modalità di svolgimento della prestazione lavorativa fuori dalla sede abituale di lavoro, con specifica indicazione delle giornate di lavoro da svolgere in sede e di quelle da svolgere a distanza

- modalità di recesso, che deve avvenire con un termine di preavviso non inferiore a 30 giorni salve le ipotesi previste dall’art. 19 legge n. 81/2017 

 - ipotesi di giustificato motivo di recesso - indicazione della fascia di cui all’art. 79 comma 1, lett. a) (Articolazione della prestazione in modalità agile e diritto alla disconnessione) 

 - i tempi di riposo del lavoratore che comunque non devono essere inferiori a quelli previsti per il lavoratore in presenza e le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro

- le modalità di esercizio del potere direttivo e di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all’esterno dei locali dell’amministrazione nel rispetto di quanto disposto dall’art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e s.m.i.

- l’impegno del lavoratore a rispettare le prescrizioni indicate nell’informativa sulla salute e sicurezza sul lavoro agile ricevuta dall’amministrazione.

In presenza di un giustificato motivo, ciascuno dei contraenti può recedere dall’accordo senza preavviso indipendentemente dal fatto che lo stesso sia a tempo determinato o a tempo indeterminato. 

 Art. 79 Articolazione della prestazione in modalità agile e diritto alla disconnessione

La prestazione lavorativa in modalità agile può essere articolata nelle seguenti fasce temporali:

- fascia di contattabilità, nella quale il lavoratore è contattabile sia telefonicamente che via mail o con altre modalità similari. Tale fascia oraria non può essere superiore all’orario medio giornaliero di lavoro

- fascia di inoperabilità, nella quale il lavoratore non può erogare alcuna prestazione lavorativa, comprende le 11 ore di riposo consecutivo.

Nella fascia di contattabilità, il lavoratore può richiedere, ove ne ricorrano i relativi presupposti, la fruizione dei permessi orari previsti dai contratti collettivi o dalle norme di legge quali, a titolo esemplificativo, i permessi per motivi personali o familiari, i permessi sindacali. i permessi per assemblea, permessi di cui all’art. 33 della legge n.104/1992.

Il dipendente che fruisce dei suddetti permessi, per la durata degli stessi, è sollevato dagli obblighi stabiliti dal comma 1 per la fascia di contattabilità.

Nelle giornate in cui la prestazione lavorativa viene svolta in modalità agile non è possibile effettuare lavoro straordinario, trasferte, lavoro disagiato, lavoro svolto in condizioni di rischio.

In caso di problematiche di natura tecnica e/o informatica, il dipendente è tenuto a darne tempestiva informazione al proprio dirigente o responsabile.

Qualora le suddette problematiche dovessero rendere temporaneamente impossibile o non sicura la prestazione lavorativa, può richiamare il dipendente a lavorare in presenza.

Per sopravvenute esigenze di servizio il dipendente in lavoro agile può essere richiamato in sede, con comunicazione che deve pervenire in tempo utile per la ripresa del servizio e, comunque, almeno il giorno prima. 

Art. 80 Formazione nel lavoro agile
Nell’ambito delle attività del piano della formazione saranno previste specifiche iniziative formative per il personale che usufruisce del lavoro agile. Si utilizzeranno piattaforme di comunicazione e altri strumenti previsti che rafforzino il lavoro in autonomia, l’empowerment, la delega decisionale, la collaborazione, la condivisione delle informazioni e la salute e sicurezza sul lavoro.

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