Infortunio sul lavoro nel nuovo CCNL
Art.
58 Infortuni sul lavoro, malattie professionali e infermità dovute a
causa di servizio
In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale o all’ abrogata infermità (infortunio o malattia) riconosciuta al dipendente da causa di servizio, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto fino a guarigione clinica certificata dall’ente istituzionalmente preposto e, comunque, non oltre il periodo di conservazione del posto pari a 18 mesi prorogabili per ulteriori 18 in casi particolarmente gravi. L’assenza per infortunio è retribuita:
-
intera retribuzione fissa mensile, con esclusione di ogni altro
compenso accessorio comunque denominato, per i primi nove mesi
di assenza:
-
90% della retribuzione per i successivi 3 mesi di assenza
- 50 % della retribuzione per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto
Art.
59 Mutamento di profilo per inidoneità psico-fisica
Nel
caso in cui il dipendente sia riconosciuto temporaneamente inidoneo
allo svolgimento delle proprie mansioni, l’inquadramento nell’area
inferiore ha carattere temporaneo ed il posto del dipendente è
indisponibile ai fini della sua copertura.
La
restituzione del dipendente allo svolgimento delle originarie
mansioni del profilo di provenienza avviene al termine fissato
dall’organo collegiale come idoneo per il recupero della piena
efficienza fisica.
Nel
caso in cui il dipendente venga collocato nell’area inferiore ha
diritto alla conservazione del più favorevole trattamento
corrispondente alle mansioni di provenienza, ai sensi dell’art. 4,
comma 4 della legge 68/1999.
Dal
momento del nuovo inquadramento il dipendente segue la dinamica
retributiva del nuovo livello economico senza alcun riassorbimento
del trattamento in godimento, fatto salvo quanto previsto dalle norme
in vigore in materia di infermità per causa di servizio.
Assenza per malattia nel nuovo CCNL sanità