Infortunio sul lavoro nel nuovo CCNL

Infortunio sul lavoro nel nuovo CCNL

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Art. 58 Infortuni sul lavoro, malattie professionali e infermità dovute a causa di servizio

In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale o all’ abrogata infermità (infortunio o malattia) riconosciuta al dipendente da causa di servizio, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto fino a guarigione clinica certificata dall’ente istituzionalmente preposto e, comunque, non oltre il periodo di conservazione del posto pari a 18 mesi prorogabili per ulteriori 18 in casi particolarmente gravi. L’assenza per infortunio è retribuita:

- intera retribuzione fissa mensile, con esclusione di ogni altro compenso accessorio comunque denominato, per i primi nove mesi di assenza:

- 90% della retribuzione per i successivi 3 mesi di assenza

- 50 % della retribuzione per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto

Art. 59 Mutamento di profilo per inidoneità psico-fisica
Nel caso in cui il dipendente sia riconosciuto temporaneamente inidoneo allo svolgimento delle proprie mansioni, l’inquadramento nell’area inferiore ha carattere temporaneo ed il posto del dipendente è indisponibile ai fini della sua copertura.

La restituzione del dipendente allo svolgimento delle originarie mansioni del profilo di provenienza avviene al termine fissato dall’organo collegiale come idoneo per il recupero della piena efficienza fisica.

Nel caso in cui il dipendente venga collocato nell’area inferiore ha diritto alla conservazione del più favorevole trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza, ai sensi dell’art. 4, comma 4 della legge 68/1999.

Dal momento del nuovo inquadramento il dipendente segue la dinamica retributiva del nuovo livello economico senza alcun riassorbimento del trattamento in godimento, fatto salvo quanto previsto dalle norme in vigore in materia di infermità per causa di servizio.

Assenza per malattia nel nuovo CCNL sanità 

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