Veloce riassunto del nuovo CCNL Sanità.

Veloce riassunto del nuovo CCNL Sanità.

Premessa, il nuovo Ccnl Sanità è ancora in sede di contrattazione, non è stato ancora firmato, di conseguenza è ancora soggetto a modifiche.

Proverò a fare un riassuntino, per infermieri e professionisti sanitari, in particolare i neo assunti.

Vi promettiamo che già da domani vi dedicheremo un articolo dettagliato per ogni argomento del nuovo Ccnl sanità.

Evito di parlare di aumenti. Questi giorni sentirete tanti annunci positivi in tv, sui giornali, pomposi aumenti, grandi vittorie di super sindacati e grandi politici. La verità la vedrete in busta paga, ogni singolo mese.

Probabilmente ci saranno circa 60 euro netti, come aumento contrattuale (dopo che abbiamo salvato un paese..., vi ricordate il primo anno Covid? Senza DPI, dormivamo in auto, garage, mamme che non vedevano i propri cuccioli per mesi...) e verrà aggiunta un indennità infermieristica, vinta dal Nursing Up, che non andrebbe conteggiata perchè già nostra di diritto, ma lo faranno senza ombra di dubbio.

Non siate fiduciosi, vi eviterete una delusione.

- Una delle prime cose a cui dovremo abituarci è il nuovo sistema di classificazione del personale:

a) Area degli operatori ausiliari

b) Area degli operatori

c) Area degli assistenti

d) Area dei professionisti della salute e dei funzionari

e) Area del personale di elevata qualificazione

Le 5 aree vengono raggruppate in diversi ruoli

- Ruolo sanitario: personale infermieristico e delle altre professioni sanitarie, si colloca in una posizione strategica nell’ ambito delle Aziende ed Enti per la relativa specificità, vocazione e missione.

Svolgono attività dirette alla prevenzione, alla cura e salvaguardia della salute individuale e collettiva, alla riabilitazione, all’esecuzione di procedure tecniche necessarie alla effettuazione di metodiche diagnostiche su materiali biologici o sulla persona, ovvero attività tecnico-assistenziale, attività di prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e delle bevande, di igiene e sanità pubblica e veterinaria.

- Ruolo socio sanitario: svolgono prestazioni sociosanitarie e azioni di protezione sociale nonché attività di mantenimento dello stato di salute ed in attività di lotta all’emarginazione, devianza e dipendenza. Tale personale si caratterizza per lo svolgimento, con autonomia professionale.

- Ruoli amministrativo, tecnico

A decorrere dall’entrata in vigore del presente CCNL:

a) nell’Area degli operatori ausiliari viene classificato tutto il personale afferente alle ex categorie A e B;

b) nell’Area degli operatori viene classificato tutto il personale afferente alla ex categoria B, livello economico Bs;

c) nell’Area degli assistenti: viene classificato tutto il personale afferente alla ex categoria C. Viene istituito il nuovo profilo di assistente Informatico.

d) nell’Area dei professionisti della salute e dei funzionari: viene classificato tutto il personale ex categoria D, Ds.

Viene istituito il nuovo profilo di “collaboratore tecnico professionale ambientale”.

- Per le progressione economica all’ interno delle aree potranno partecipare alla procedura selettiva i lavoratori che negli ultimi non abbiano beneficiato di alcuna progressione economica;

è inoltre necessaria l’assenza, negli ultimi tre anni, di provvedimenti disciplinari.

Al personale che abbia maturato 10 anni di esperienza professionale senza aver mai conseguito progressioni economiche, viene attribuito il primo “differenziale economico di professionalità”.

Al personale che abbia maturato 25 anni di esperienza professionale e che abbia conseguito fino a due progressioni economiche, viene attribuito il successivo “differenziale economico di professionalità”.

Successivamente si procederà con l’attribuzione dei “differenziali economici di professionalità” al restante personale:

Le progressioni tra un’area e quella immediatamente superiore avvengono tramite procedura selettiva.

Assenza di provvedimenti disciplinari superiori alla multa, negli ultimi 3 anni.

- Il sistema degli incarichi

- Incarico di posizione (area del personale di elevata qualificazione)

- Incarico di funzione organizzativa

- Incarico di funzione professionale

Non è consentita l’attribuzione di più incarichi contemporaneamente.  Non saranno conferibili incarichi al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale.

Il dipendente cui è conferito un incarico di funzione svolge, laddove previsto, servizio di pronta disponibilità

Gli incarichi di funzione possono essere rinnovati previa valutazione positiva e assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi tre anni superiori alla multa. La valutazione annuale è effettuata dal dirigente di riferimento.

- Stipula del contratto, prima della stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini dell’assunzione, l’azienda invita il lavoratore, anche in via telematica, la documentazione indicata nel bando di concorso o selezione, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni.

Su richiesta dell’interessato, il termine assegnato dall’ azienda può essere prorogato di ulteriori 15 giorni per comprovato impedimento.

- Periodo di prova:

a) 2 mesi per i dipendenti inquadrati nelle aree del personale di supporto e degli operatori;

b) 4 mesi per i dipendenti inquadrati nelle aree degli assistenti e dei professionisti della salute e dei funzionari;

c) 6 mesi per il personale di elevata qualificazione.

Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia (massimo 6 mesi), gravi patologie e terapie salvavita. Il trattamento economico è uguale a quello del personale non in prova. Decorsa la metà del periodo di prova, nel restante periodo ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità.

Non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. L’azienda o ente può adottare iniziative per la formazione del personale neo-assunto.

- Transizione di genere, Al fine di eliminare situazioni di disagio ed evitare che possano determinarsi forme di discriminazioni nei confronti del lavoratore che ha intrapreso il percorso di transizione di genere di cui alla legge n. 164/1982 e s.m.i., le Aziende ed Enti riconoscono un’identità alias, con modalità che saranno specificate in apposita regolamentazione interna.

- Ricostituzione del rapporto di lavoro, Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che abbia interrotto il rapporto di lavoro per proprio recesso o per motivi di salute può richiedere, entro cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, la ricostituzione dello stesso. L’azienda o ente si pronuncia motivatamente entro 60 giorni.

La ricostituzione del rapporto di lavoro è, in ogni caso, subordinata alla disponibilità del corrispondente posto nel piano triennale dei fabbisogni dell’Azienda o Ente, ed al mantenimento del possesso dei requisiti per l’assunzione da parte del richiedente nonché agli accertamenti sanitari previsti dalla normativa vigente.

Orario di lavoro: L’orario di lavoro ordinario è di 36 ore settimanali, articolato su cinque o sei giorni, con orario convenzionale rispettivamente di 7 ore e 12 minuti e di 6 ore.

Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, (Mensa).

Il lavoratore ha diritto ad un periodo di riposo consecutivo giornaliero non inferiore a 11 ore per il recupero delle energie psicofisiche. In caso di mancato riposo saranno fruite nei successivi tre giorni fino al completamento delle undici ore di riposo.

Il ritardo sull'orario di ingresso al lavoro comporta l'obbligo del recupero del debito orario entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il ritardo.

In caso di mancato recupero, si opera la proporzionale decurtazione della retribuzione e del trattamento economico accessorio,

- Vestizione, svestizione: per ragioni di igiene e sicurezza, debbano avvenire all’interno della sede di lavoro, l’orario di lavoro riconosciuto ricomprende fino a 10 minuti.

Nelle unità operative che garantiscono la continuità assistenziale sulle 24 ore, ove sia necessario un passaggio di consegne, al personale sanitario e socio sanitario sono riconosciuti fino ad un massimo di 15 minuti complessivi e forfettari tra vestizione, svestizione e passaggi di consegne, purché risultanti dalle timbrature effettuate, fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere.

- Servizio di pronta disponibilità (immediata reperibilità), Il servizio di pronta disponibilità va limitato, di norma, ai turni notturni ed ai giorni festivi garantendo il riposo settimanale. La pronta disponibilità ha durata di norma di dodici ore; essa dà diritto ad una indennità oraria di euro 1,80 lorde.

Il personale in pronta disponibilità chiamato in servizio, deve recuperare immediatamente e consecutivamente dopo il servizio reso le ore mancanti per il completamento delle undici ore di riposo;

nel caso in cui, per ragioni eccezionali, non sia possibile applicare la disciplina di cui al precedente periodo, quale misura di adeguata protezione, le ore di mancato riposo saranno fruite, in un’unica soluzione, nei successivi tre giorni, fino al completamento delle undici ore di riposo. Non potranno essere previsti per ciascun dipendente più di dieci turni di pronta disponibilità al mese.

- Riposo settimanale, 52 giorni all’anno, indipendentemente dalla forma di articolazione dell’orario di lavoro.

Non sono conteggiate le domeniche ricorrenti durante i periodi di assenza per motivi diversi dalle ferie. Il riposo settimanale non è rinunciabile e non può essere monetizzato.

La festività nazionale e quella del Santo Patrono coincidenti con la domenica o con il sabato per il personale con orario di lavoro articolato su cinque giorni non danno luogo a riposo compensativo né a monetizzazione.

- Lavoro straordinario, rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali, è espressamente autorizzata dal dirigente o dal responsabile sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dalle Aziende ed Enti, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione fatta eccezione per quei casi di urgenza. Il limite individuale per il ricorso al lavoro straordinario non potrà superare, per ciascun dipendente, n. 180 ore annuali.

Può essere elevato, anche in relazione a particolari esigenze o per specifiche categorie di lavoratori per non più del 5% del personale in servizio e, comunque, fino al limite massimo di n. 250 ore annuali.

In alternativa al pagamento, su richiesta mensile del dipendente, le prestazioni di lavoro straordinario di cui al presente articolo, debitamente autorizzate, possono dare luogo a corrispondente riposo compensativo da fruirsi, compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio, entro il termine massimo di 4 mesi.

- Banca delle ore, nel conto ore confluiscono, su richiesta del lavoratore, le ore di prestazione di lavoro straordinario o supplementare, debitamente autorizzate, da utilizzarsi

entro l’anno successivo a quello di maturazione.

L’eventuale richiesta di pagamento, perché avvenga entro l’anno, deve essere inoltrata entro il 15 novembre dell’anno stesso.

- Ferie e recupero festività soppresse, il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su cinque giorni, in cui il sabato è considerato non lavorativo, la durata delle ferie è di 28 giorni lavorativi.

Per i dipendenti che invece hanno un’articolazione oraria su sei giorni, la durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi.

Ai dipendenti assunti per la prima volta in una pubblica amministrazione per i primi tre anni di servizio, comprensivi dei periodi lavorati presso una qualsiasi

amministrazione, anche a tempo determinato e anche con profilo o inquadramento diverso, spettano 26 giorni di ferie in caso di articolazione dell'orario di lavoro su cinque giorni, oppure 30 giorni di ferie in caso di

articolazione dell'orario di lavoro su sei giorni.

Dopo tre anni di servizio, come sopra definiti, spettano rispettivamente 28 giorni lavorativi e 32 giorni lavorativi.

A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire prioritariamente nell’anno solare.

Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che si siano protratte per più di 3 giorni o abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero.

- Mobilità: le Aziende ed Enti possono (non obbligate) dare priorità alle domande per gravi e documentate esigenze di salute, per ricongiungimento del coniuge o figli minori affidatari o per esigenze connesse all’assistenza ai figli minori o inabili e ai genitori.

L’ attivazione della mobilità richiede il consenso dell’ente o azienda di appartenenza, la partecipazione al bando avviene anche senza il preventivo assenso della stessa. L’Azienda o Ente di appartenenza, ricevuta la richiesta di assenso, risponde motivatamente entro 30 giorni. Resta consentita la mobilità per interscambio e compensazione.

- Formazione, Le parti riconoscono l’importanza dell’attivazione di percorsi formativi, al fine di colmare lacune di competenze.

Le Aziende ed Enti nell’ambito dei programmi di upskilling, favoriscono la formazione di tutto il personale.

Sono considerate cause di sospensione dell’obbligo di acquisizione dei crediti formativi il periodo di gravidanza e puerperio, le aspettative a qualsiasi titolo usufruite, ivi compresi i distacchi per motivi sindacali. Il triennio riprende a decorrere dal rientro in servizio del dipendente.

Lavoro a tempo determinato, al personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento economico del personale assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con la natura del contratto a termine.

Le ferie maturano in proporzione alla durata del servizio prestato.

Il lavoratore abbia comunque prestato servizio per più di tre anni, le ferie maturano, in proporzione al servizio prestato, entro il limite annuale di 28 o 32 giorni.

Possono essere concessi permessi non retribuiti per motivate esigenze fino a un massimo di 15 giorni complessivi e permessi retribuiti solo in caso di matrimonio.

Nel caso di rapporto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe, possono essere concessi i seguenti permessi:

- permessi retribuiti per motivi personali o familiari

- permessi per esami o concorsi o per aggiornamento professionale facoltativo

- per il diritto allo studio

- permessi per visite specialistiche, esami e prestazioni diagnostiche (Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici);

- permessi per lutto

- Lavoro a tempo parziale, la prestazione lavorativa in tempo parziale non può essere inferiore al 30% di quella a tempo pieno.

a. orizzontale, con orario normale giornaliero di lavoro in misura ridotta rispetto al tempo pieno e con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti  i giorni lavorativi (5 o 6 giorni);

b. verticale, con prestazione lavorativa svolta a tempo pieno ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese, dell’anno e con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno, in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno);

c. misto ossia con combinazione delle due modalità indicate nelle lettere a) e b).

In presenza di particolari e motivate esigenze, il dipendente può concordare con l’azienda o ente ulteriori modalità di articolazione della prestazione lavorativa che contemperino le reciproche esigenze.

Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale non può effettuare prestazioni aggiuntive così come le attività di supporto all’ intramoenia.

Limitatamente ai casi di carenza organica, il personale del ruolo sanitario e sociosanitario a tempo parziale orizzontale, può essere utilizzato per la copertura dei turni di pronta disponibilità, turni proporzionalmente ridotti nel numero in relazione all’orario svolto.

Nei casi di tempo parziale verticale il personale del ruolo sanitario e sociosanitario assicura per intero, nei periodi di servizio, le prestazioni di pronta disponibilità ed i turni. Al personale del ruolo sanitario e sociosanitario utilizzato, per la pronta disponibilità, il lavoro supplementare, in ogni caso, non può superare n. 102 ore annue individuali.

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