Sentenza trasferimento per 104
Gent.le Direttore,
Interessante sentenza.
Io stessa nel difendere colleghi che sospiravano per un cambio contestuale, ho dovuto consigliare di rinunciare a cambiare alle prerogative di L. 104. Un bruttissimo consiglio, cui avrei preferito non ricorrere, si è costretti ad utilizzare tale modalità al fine di addivenire ad una soluzione.
Spesso è un problema serio essere costretti ad aspettare i tempi della giustizia, certi escamotage, benché lunghi, risultano più veloci del ricorso al tribunale, ma anche più economico.
Ciò detto sono contenta di questa sentenza. Potrebbe rappresentare una pietra miliare per quanto concerne i trasferimenti, ho colleghi che aspettano un trasferimento da molto tempo, come i colleghi che ambiscono ad un trasferimento da Roma, verso Latina, …ma anche da Viterbo verso Roma e viceversa.
Spero sia una sentenza di buon auspicio, per un anno ricco di trasferimenti, per la gioia di tutti, anche dei pazienti, che non avranno professionisti sanitari sereni. Cordialmente
Roma, 01.01.2021
Nursing Up Lazio
Laura Rita Santoro
--------------------------------------------------------------------
La impossibilità del diritto al trasferimento ex art. 3 comma 3 L. n. 104 del 1992 va provata rigorosamente dalla Azienda
L'impossibilità è un quid pluris rispetto all'antieconomicità - la norma dice "ove possibile" non "ove conveniente" - ed implica che quest'ultima si risolva in un grave danno o pregiudizio alla funzionalità dell'ente o dell'impresa sicché non è sufficiente allegare che la sede di attuale assegnazione sia carente di organico e in quella richiesta, invece, l'organico sia eccedentario, ma occorre allegare e provare che senza la prestazione lavorativa dell'avente diritto al trasferimento la sede di attuale assegnazione più non potrebbe operare o sarebbe gravemente pregiudicata nella sua ordinaria operatività e/o che nella sede o nelle sedi richieste dal lavoratore la sua prestazione sarebbe inutilizzabile perché totalmente o grandemente superflua.
(dott.
jacopo grassini - www.dirittosanitario.net)
-Tribunale Piacenza Sez. lavoro, Sent., 20-08-2020
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE
di PIACENZA
lavoro
e previdenza
Il
Tribunale, nella persona del giudice Filippo Ricci, in esito a
trattazione scritta in luogo dell'udienza fissata il 5.5.2020, ha
pronunciato ex art. art. 83, comma 7, lett. h) D.L. n. 18 del 2020
(conv. nella L. n. 27 del 2020) e 430 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella
causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 801/2018 promossa da:
T.D.
nato a P. il (...), c.f. (...), residente a M. (A.) ed elettivamente
domiciliato in Piacenza via San Giuliano 19 presso l'avv. Giuliano
Previdi, c.f. (...), che lo rappresenta e difende
RICORRENTE
contro
P.I.
s.p.a., in persona del l.r.p.t., c.f. (...), corrente in R. ed
elettivamente domiciliata presso la filiale di Piacenza via
Sant'Antonino 40, rappresentata e difesa dall'avv. Antonella
Imbastari, c.f. (...)
CONVENUTA
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Il
ricorrente, portalettere alle dipendenze della convenuta, insta per
la declaratoria del suo diritto a sede di servizio in ambito del
Comune (Montoro) di residenza del padre, T.M., cl. 1944, da febbraio
2018 portatore di handicap in situazione di gravità ex art. 3 comma
3 L. n. 104 del 1992 come certificato da Commissione Medica di
Avellino.
Lamenta
rifiuto della datrice di lavoro alla sede richiesta ex art. 33, comma
5, L. n. 104 del 1992 cit. e chiede, sostanzialmente, confermarsi il
provvedimento anticipatorio già ottenuto, manente iudicio, con
ordinanza cautelare ex art. 700 c.p.c. emessa il 7.2.2019.
La
domanda è fondata.
Il
ricorrente documenta - anche con le allegazioni di controparte -
tutti i presupposti fondanti il preteso diritto, ivi compresa la
convivenza (stessa residenza anagrafica) con la persona assistita, la
fruizione dei permessi ex art. 33 cit, comma 3, che la persona
assistita non è ricoverata ecc..
D'altronde,
che il diritto sussista è circostanza incontestata e pacifica inter
partes.
Le
ragioni ostative addotte da P.I., invero, afferiscono al fatto, da un
lato, che tale diritto sia previsto dalla legge "condizionatamente"
("ove possibile") e che le P., interessate da un complesso
iter di riallocazione territoriale delle risorse umane, allo stato
non hanno posti disponibili nella provincia di Avellino, ove il
personale con mansioni di porta lettere è eccedentario ed abbiano,
invece, necessità di fruire della prestazione lavorativa del
ricorrente presso gli uffici postali della provincia di Piacenza, ove
il cennato personale è deficitario.
Come
non ha mancato di rilevare il collegio del Tribunale investito del
reclamo avverso l'ordinanza cautelare - che ha confermato - già a
livello assertivo non risulta l'"impossibilità" di adibire
il ricorrente a ufficio postale della provincia di Avellino.
L'impossibilità
è un quid pluris rispetto all'antieconomicità - la norma dice "ove
possibile" non "ove conveniente" - ed implica che
quest'ultima si risolva in un grave danno o pregiudizio alla
funzionalità dell'ente o dell'impresa sicchè non è sufficiente
allegare che la sede di attuale assegnazione sia carente di organico
e in quella richiesta, invece, l'organico sia eccedentario, ma
occorre allegare e provare che senza la prestazione lavorativa
dell'avente diritto al trasferimento la sede di attuale assegnazione
più non potrebbe operare o sarebbe gravemente pregiudicata nella sua
ordinaria operatività e/o che nella sede o nelle sedi richieste dal
lavoratore la sua prestazione sarebbe inutilizzabile perché
totalmente o grandemente supeflua.
Pertanto,
il ricorso è accolto come da dispositivo. Nulla deve essere ordinato
a P.I. s.p.a., che in esecuzione dell'ordinanza cautelare ha già
trasferito il ricorrente.
Le
spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate
comprendendovi anche quelle sostenute nella fase cautelare.
P.Q.M.
il
giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, accerta e dichiara
che T.D., per il titolo in motivazione, ha diritto ad essere
assegnato in servizio presso una sede di P.I. s.p.a. posta nel Comune
di Montoro ovvero ad altra limitrofa della provincia di Avellino;
dichiara
tenuta e condanna P.I. s.p.a. a rifondere le spese di giudizio di
T.D. che, comprese quelle della fase cautelare, liquida in
complessivi Euro 6.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso
forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per
legge.
Così
deciso in Piacenza, il 20 agosto 2020.
Depositata in Cancelleria il 20 agosto 2020.
ARTICOLI CORRELATI:
Sanità, dichiarazione falsa è causa di licenziamento? https://www.lapaginadinursingup.it/blog/sanit%C3%A0-dichiarazione-falsa-%C3%A8-causa-di-licenziament...