Privacy, fino a 150.000 euro di risarcimento per i datori di lavoro che la violeranno,
Garante della privacy Piazza Venezia 1100187 Roma protocollo@pec.gpdp.it
ASL Roma 1 Borgo Santo Spirito, 3 00193 Roma
ASL Roma 2 via M.Brighenti, 23 00159 Roma
ASL Roma 3 Via Casal Bernocchi, 73 00125
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Ospedale IFO Via Elio chianesi n. 53 Roma
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Policlinico Umberto 1 Viale
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OPI Rieti Via Mercatanti, 5 02100 Rieti
Ordine Tecnico audiometrista
Ordine Dietista
Ordine Igienista dentale
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Ordine Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro
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sanitario
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Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica - Roma Via Casilina 1670 Fabbricato C-6 complesso industriale Breda 00133 Roma
Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica - Viterbo Via Igino Garbini, 65 01100 Viterbo
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Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica – Latina Viale XXI Aprile,53 04100 Latina Garante della Privacy
Oggetto: trattamento illecito di dati personali sensibili, violazione del Direttiva EU 680/2016, decreto legislativo n.51 del 2018, degli artt. 3, 8, 21 della Carta Europea dei diritti fondamentali e dell’articolo
2 ter del Codice Privacy Spett.li
Ordini e Autorità, in merito al cosiddetto obbligo vaccinale per il trattamento dell’agente biologico COVID 19, il decreto legge n.44 del 1 aprile 2021 prevede all’art.
4 una serie di adempimenti per gli ordini professionali e datori di lavoro che comportano il trasferimento ed il trattamento di dati personali sensibili degli iscritti e dei dipendenti.
Ai sensi del decreto legislativo n.51 del 2018, che dà
attuazione alla direttiva EU 2016 n.680, il trattamento dei suddetti dati è possibile solo in ambito penale ma non in materia sanitaria, perciò, al di fuori del ambito penale il trattamento è illecito.
Agli artt. 41 e 42 il decreto legislativo n.51/2018 suddetto prevede una responsabilità risarcitoria a carico dei datori di lavoro e dei funzionari o dipendenti pubblici o privati che materialmente trasferiranno i dati
dagli ordini alle ASL o da qualunque gestore, ed anche sanzioni da 50.000 euro fino a 150.000, nonché sanzioni penali fino a 3 anni di reclusione previste dall’art. 43.
La comunicazione di dati personali tra titolari
è illecita perché non prevista da una legge, non essendo il decreto legge tale fino alla conversione.
Si rappresenta alla Vostra spettabile attenzione che il decreto legislativo succitato prevale sul decreto
legge emesso dal Governo Draghi perché attuativo di una direttiva europea, quindi, il trasferimento/trattamento dei dati sarà sanzionato anche se previsto da un decreto legge.
Qualunque datore di lavoro o funzionario
pubblico o privato che si renderà complice del trasferimento dei dati, non importa se in esecuzione del decreto legge o di qualunque ordine superiore, in adempimento del decreto legge del 1 aprile 2021 n.44 art. 4,
sarà sanzionato e pagherà personalmente per il trattamento illecito.
Ogni sanitario che leggerà la vostra comunicazione di riferire la propria posizione vaccinale Vi denuncerà personalmente alle
Autorità e al Garante della Privacy, che legge per conoscenza la presente, per la violazione delle suddette norme penali e amministrative.
Senza alcuna esclusione delle richieste risarcitorie per violazione degli artt.
3, 8 e 21 della Carta Europea dei diritti fondamentali che prevedono il consenso libero ed informato, la garanzia di sicurezza del trattamento dei dati, il divieto di discriminazione: tali norme dei trattati impongono a qualsiasi
autorità italiana e Ordine professionale di disapplicare le norme dello Stato membro in contrasto con i trattati.
La presente si invia anche al Garante della Privacy a valere quale segnalazione di illegittimità
del trattamento dei dati personali sensibili in contrasto con le suddette norme.
PQM
Si diffidano gli enti in intestazione a disapplicare il decreto legge n.44 del 2021 perché contrario ai Trattati sul Funzionamento dell’Unione Europea art. 6 e alla Carta Europea dei diritti
fondamentali, nonché in contrasto con il decreto legislativo n. 51 del 2018.
A partire dalla sentenza n. 170/1984 della Corte costituzionale il criterio di risoluzione dei contrasti è la disapplicazione.
La Consulta
ha affermato che in caso di sopravvenienza di una norma comunitaria contrastante con una norma nazionale preesistente quest’ultima deve intendersi automaticamente caducata.
Su tali presupposti si diffida a cessare, e/o
non dare attuazione al trattamento e trasferimento illecito dei dati sensibili inerenti la situazione vaccinale dello scrivente disposto illecitamente del suddetto decreto legge.
Con osservanza
Roma, 05/04/2021
RESP. REG. NURSING UP LAZIO
LAURA RITA SANTORO
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