PERMESSI, ASSENZE E CONGEDI

PERMESSI, ASSENZE E CONGEDI

PERMESSI: A domanda il dipendente può chiedere un permesso retribuito che debitamente documentato per i seguenti motivi:

Art 36: - 8 giorni/anno per concorsi, esami (limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove) e aggiornamento professionale. - 3 giorni per lutto, coniuge, parenti entro il secondo grado e gli affini entro il primo grado o convivente. Da fruire entro sette giorni dal decesso. - 15 giorni per matrimonio. Vanno richiesti entro 45 giorni dalla data del matrimonio. 

ART 37: 18 ore anno per motivi di famiglia, personali, non riducono le ferie. In caso di part-time vengono riproporzionate. ART 40: 18 ore anno per espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche, esami diagnostici. Serve giustificativo.

Consiglio: I permessi è preferibile chiederli in anticipo, magari un mese prima, così da diminuire il rischio di un rifiuto in quanto vengono accettati compatibilmente con le esigenze di servizio. Possono essere richiesti per motivi urgenti entro le 24 ore e non oltre l’inizio dell’orario di lavoro.

ART 38: Permessi previsti per particolari disposizioni di legge, art 33 comma 3 L.104 del 1992. I donatori di sangue e midollo osseo, devono dare un preavviso di tre giorni. In caso di necessità o urgenza, vanno richiesti entro le 24 ore e non oltre l’inizio dell’orario di lavoro. 

ART 39: Congedi per le donne vittime di violenza. Per lavoratrici inseriti in percorsi di protezione, debitamente certificati, e per motivi connessi ai percorsi, art 24 Dlgs n 80/2015. 90 giorni lavorativi da usufruire nell’arco temporale di tre anni dall’inizio del percorso.

ART 41: I dipendenti possono assentarsi dal lavoro (previo autorizzazione del responsabile) per un tempo non superiore alla metà dell’orario di lavoro giornaliero e comunque per un massimo di 36 ore annue. La richiesta di tale permesso deve essere fatta in tempo utile e comunque non oltre un’ora dopo l’inizio della giornata lavorativa (salvo urgenza valutata man mano dal responsabile). Le ore di permesso fruite devono essere recuperate entro il mese successivo alla data di fruizione secondo modalità individuate dal responsabile. In caso di mancato recupero l’azienda procede alla proporzionale decurtazione dello stipendio.  

Permessi 104  Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. (L. 104/1992 art. 33 - D.lgs 151/2001 artt. 33 e 42, come modificati dalla L. 183/2010 e dal D.lgs. 119/2011). Garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società. 

Previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali. 

Persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata. Predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata. 

La domanda va fatta all’INPS, partendo dal certificato rilasciato dal medico di base e successivamente verrà eseguito l’accertamento da una commissione specifica nella propria azienda pubblica sanitaria di appartenenza o anche al proprio domicilio. Le agevolazioni per la 104 possono essere richiesti dal dipendente anche su più familiari o affini con disabilità gravi (esempio su figlio e genitore, suocero con più di 65 anni) ma su ogni familiare o affine con disabilità grave certificata può essere richiesta una sola 104, anche se esempio dipendenti di regioni diverse. 

II dipendente che ha diritto ( ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 104/92 riconosciuta dall’apposita Commissione Medica Integrata ASL/INPS, art. 4, comma 1 L. 104/92) alla 104 può usufruire di 3 gg retribuiti al mese. 

Possibile in alcune condizioni ridurre l’orario di lavoro giornaliero o anche richiedere l’aspettativa retribuita di 2 anni (usufruibili anche in più periodi fino al massimo dei 2 anni. 

Nota bene, anche se dovessero esserci più familiari con 104, il massimo usufruibile sarà sempre 2 anni al massimo). I genitori o affidatari di figli con disabilità grave, con meno di 3 anni, possono chiedere il prolungamento del congedo parentale fino al massimo di giorni fruibili di 3 anni, con indennità del 30% della retribuzione. 

Nei concorsi pubblici il dipendente con handicap o beneficiario di 104 ha la precedenza su quale sede scegliere. 

Abuso permessi 104 La Corte di Cassazione è intervenuta nuovamente (ordinanza n. 17102) sui permessi previsti dalla legge 104, respingendo il ricorso fatto da un lavoratore licenziato per giusta causa. Ha seguito d'indagini investigative si è appurato che il dipendente si era recato al mare invece di svolgere assistenza al familiare disabile. 

L’utilizzo improprio dei permessi costituisce un abuso del diritto e viola i principi di buona fede e correttezza nei confronti del datore di lavoro e dell’ente assicurativo, che potrebbero portare a un procedimento penale per reato d'indebita percezione dei contributi Inps ma anche al licenziamento per giusta causa. 

La legge non impone una presenza costante e continuativa ma pretende che gran parte del tempo venga destinato all’assistenza del familiare disabile. 

Esempio è consentito fare velocemente la spesa, andare in farmacia, un allontanamento breve, come andare a prendere o accompagnare i figlia a scuola, etc. L'utilizzo improprio dei permessi potrebbe essere esempio andare al mare, in gita, a fare l’aperitivo con gli amici. 

Questo tipo di comportamento viene considerato truffa ai danni dell’Inps. Per questo reato non è indispensabile la segnalazione dell’Azienda.  

Consiglio: ricordatevi sempre di comunicare l’eventuale cambio di residenza. 

Sentenza trasferimento per 104  La impossibilità del diritto al trasferimento ex art. 3 comma 3 L. n. 104 del 1992 va provata rigorosamente dalla Azienda. Tribunale Piacenza Sez. lavoro, Sent., 20-08-2020. Sentenza vinta dal collega che ha ottenuto il trasferimento mentre l’azienda ha dovuto pagare tutte le spese.

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