LEGGE 104

LEGGE 104

Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.  (L. 104/1992 art. 33 - D.lgs 151/2001 artt. 33 e 42, come modificati dalla L. 183/2010 e dal D.lgs. 119/2011).

Garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società. Previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali. Persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata. Predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata.

La domanda va fatta all’INPS, partendo dal certificato rilasciato dal medico di base e successivamente verrà eseguito l’accertamento da una commissione specifica nella propria azienda pubblica sanitaria di appartenenza o anche al proprio domicilio.

Le agevolazioni per la 104 possono essere richiesti dal dipendente anche su più familiari o affini con disabilità gravi (esempio su figlio e genitore, suocero con più di 65 anni) ma su ogni familiare o affine con disabilità grave certificata può essere richiesta una sola 104, anche se esempio dipendenti di regioni diverse. 

II dipendente che ha diritto  ( ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 104/92 riconosciuta dall’apposita Commissione Medica Integrata ASL/INPS, art. 4, comma 1 L. 104/92) alla 104 può usufruire di 3 gg retribuiti al mese. Possibile in alcune condizioni ridurre l’orario di lavoro giornaliero o anche richiedere l’aspettativa retribuita di 2 anni (usufruibili anche in più periodi fino al massimo dei 2 anni. Nota bene, anche se dovessero esserci più familiari con 104, il massimo usufruibile sarà sempre 2 anni al massimo).

I genitori o affidatari di figli con disabilità grave, con meno di 3 anni, possono chiedere il prolungamento del congedo parentale fino al massimo di giorni fruibili di 3 anni, con indennità del 30% della retribuzione.

Nei concorsi pubblici il dipendente con handicap o beneficiario di 104 ha la precedenza su quale sede scegliere.

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