Infermieri e Triage

Infermieri e Triage

Ecco le nuove normative e delibere.
1) Linee guida per il sistema di emergenza/urgenza sanitaria in applicazione del DPR 27 marzo 1992 ” . Atto d’intesa fra Stato e Regioni G.U. 17 maggio 1996
“All’interno dei DEA deve essere presente la funzione di Triage, come primo momento di accoglienza e valutazione dei pazienti in base a criteri definiti, che consentano di stabilire le priorità di intervento. Tale funzione è svolta da personale infermieristico adeguatamente formato, che opera secondo protocolli prestabiliti dal Dirigente di Servizio…”. Il personale infermieristico riveste quindi il ruolo fondamentale nella gestione del Triage ed è in prima persona responsabile del corretto svolgimento di questa essenziale fase propedeutica dell’attività di pronto Soccorso.

2) Legge n ° 61 del 12 dicembre 1997 della Regione Piemonte
“Norme per la programmazione sanitaria e per il Piano sanitario Regionale per il triennio 1997-1999"
“In tutti i Pronto Soccorso e i DEA viene realizzata l’organizzazione di un primo filtro infermieristico che selezione gli accessi agli ambulatori utilizzando come priorità un codice di gravità(….) gli accessi agli ambulatori del Pronto Soccorso non dovranno più avvenire per ordine di arrivo ma per gravità del caso.”

3) Legge 26 febbraio 1999, n ° 42

“Disposizioni in materia di Professioni Sanitarie” “Abrogazione del mansionario”
Art. 1 (Definizione delle professioni sanitarie).
1) La denominazione "professione sanitaria ausiliaria" nel testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n° 1265, e successive modificazioni, nonché in ogni altra disposizione di legge,
è sostituita dalla denominazione "professione sanitaria".

2) Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1974, n°225, ad eccezione delle disposizioni previste dal Titolo V, il decreto del Presidente della repubblica 7 marzo 1975, n°163, e l'art. 24 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n°680, e successive modificazioni.
Il campo proprio di attività e di responsabilità delle professioni sanitarie di cui all'art. 6 comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n°502, e successive modificazioni, è determinato dai contenuti dei decreti ministeriali istitutivi dei relativi profili professionali e degli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma universitario e di formazione post base, nonchè degli specifici codici deontologici, fatte salve le competenze previste per le professioni mediche e per le altre professioni del ruolo sanitario per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea, nel rispetto reciproco delle specifiche competenze professionali.

4)Legge n ° 251, 10 agosto 2000
“Disciplina delle Professioni Sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica”.
Art. 1 Professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica.
1) Gli operatori delle professioni sanitarie dell'area delle scienze infermieristiche e della professione sanitaria ostetrica svolgono con autonomia professionale attività dirette alla prevenzione, alla cura e salvaguardia della salute individuale e collettiva, espletando le funzioni individuate dalle norme istitutive dei relativi profili professionali nonché degli specifici codici deontologici ed utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi dell'assistenza.
2) Lo Stato e le Regioni promuovono, nell'esercizio delle proprie funzioni legislative, di indirizzo, di programmazione ed amministrative, la valorizzazione e la responsabilizzazione delle funzioni e del ruolo delle professioni infermieristico-ostetriche al fine di contribuire alla realizzazione del diritto alla salute, al processo di aziendalizzazione nel servizio sanitario nazionale, all'integrazione dell'organizzazione del lavoro
della sanità in Italia con quelle degli altri Stati dell'Unione Europea.
3) Il Ministero della Sanità, previo parere della Conferenza permanente dei rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, emana linee guida per:
a)       l'attribuzione in tutte le aziende sanitarie della diretta responsabilità e gestione delle attività di assistenza infermieristica e delle connesse funzioni;
b)       la revisione dell'organizzazione del lavoro, incentivando modelli di assistenza personalizzata.

5) Gazzetta Ufficiale (serie generale) n ° 285 del 7/12/2001
“Linee Guida Triage intraospedaliero per gli utenti che accedono direttamente in pronto Soccorso, emanate dal Ministero della Salute d’intesa con i Presidenti delle Regioni”.
Considerazioni Generali: il presente documento intende affrontare la funzione di Triage a livello ospedaliero ed in particolare nelle strutture complesse di pronto soccorso, come previsto dall’atto di intesa Stato regioni sulle linee guida in materia di requisiti organizzativi e funzionali della rete di emergenza -urgenza in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1992 laddove recita “all’interno dei D.E.A. deve essere prevista la funzione di triage, come primo momento di accoglienza e valutazione dei pazienti in base a criteri definiti che consentano di stabilire le priorità di intervento. Tale funzione è svolta da personale infermieristico adeguatamente formato, che opera secondo protocolli prestabiliti dal dirigente del servizio”.
Personale: il triage deve essere svolto da un Infermiere esperto e specificatamente formato, sempre presente nella zona di accoglimento del Pronto Soccorso ed in grado di considerare i segni e sintomi del paziente per identificare le condizioni potenzialmente pericolose per la vita e determinare un codice colore
di gravità per ciascun paziente al fine di stabilire le priorità di accesso alla visita medica. L’Infermiere opera sotto la supervisione del Medico in servizio, responsabile dell’attività, e secondo protocolli predefiniti riconosciuti e approvati dal responsabile del servizio di Pronto Soccorso – accettazione o Dipartimento di
Emergenza Urgenza e accettazione.
Il triage è patrimonio del Pronto Soccorso e, ove sussista la rotazione del personale in ambito dipartimentale, deve essere condiviso da tutto il personale Infermieristico del Dipartimento di Emergenze – Urgenza ed accettazione del medesimo.
Formazione del personale infermieristico: l’iter formativo deve essere rivolto al personale con Diploma d’infermiere Professionale o Diploma Universitario di Infermiere e con esperienza sul campo di almeno 6 mesi in pronto Soccorso, e deve riguardare oltre all’insegnamento di base alle funzioni di Triage anche lezioni di psicologia comportamentale, di organizzazione del lavoro e di conoscenza di tecniche relazionali. Organizzazione del lavoro: per assicurare un livello qualitativo adeguato occorre prevedere la verifica periodica della congruità dei codici assegnati.

6) Delibera di Giunta Regionale Emilia Romagna n ° 23 del 17.01.2005
Definisce “Requisiti specifici per l’accreditamento delle strutture di Emergenza Urgenza”.

7)DGR n ° 1184 del 26 luglio 2010 pubblicata nel BUR Emilia Romagna n ° 102 del 18.08.2010

Linee guida per la corretta effettuazione del Triage nei Pronto Soccorso dell’Emilia Romagna.
Punto 4: Operatori
La funzione di Triage è propriamente svolta solo da Infermieri del sistema di emergenza. Si può espletare la funzione di Triage solo dopo aver acquisito i seguenti requisiti:
                   Aver frequentato uno specifico corso di formazione e addestramento della dura ta minima di dodici ore;
                   Aver acquisito un’esperienza di lavoro in pronto Soccorso di norma non inferiore i sei mesi previo inserimento ed addestramento operativo con guida e tutoring di un Infermiere Esperto nell’attività di Triage.
I Servizi dovranno prevedere opportune procedure d’inserimento degli operatori con relative verifiche del raggiungimento a un livello di apprendimento necessario.
Per il mantenimento delle competenze deve essere previsto un percorso formativo di ricertificazione almeno ogni tre anni.

Punto 6 : Organizzazione

I Servizi di Pronto Soccorso possono prevedere differenti modalità organizzative per la gestione degli accessi, dei percorsi e delle problematiche degli utenti che vi afferiscono come gli accessi diretti a reparti o servizi specialistici, procedure o percorsi brevi, ambulatori dedicati all’interno o all’esterno del Pronto Soccorso.
I Servizi possono prevedere specifiche procedure o modalità organizzative per la gestione di alcune problematiche, situazioni o percorsi in relazione alla loro strutturazione organizzativa o alle loro disponibilità di risorse (come ad esempio la gestione dei pazienti in stato di abuso etilico o vittime di violenze).
I Servizi che intendono dotarsi di percorsi differenziati per la gestione di specifiche problematiche debbono descriverli in specifiche procedure o protocolli concordati con i Servizi o le Unità Operative esterne al Pronto Soccorso e validati dal Direttore del Servizio e a disposizione dell’Infermiere addetto alla funzione di triage.

Punto 8 : Documentazione di riferimento
I Servizi debbono dotarsi di opportuni strumenti per la definizione dei percorsi assistenziali e gestionali (es.percorsi brevi o accessi diretti) che fungano da riferimento per l’attività di Triage.
I Servizi debbono dotarsi inoltre di strumenti scritti (es. procedure, protocolli, linee guida) che fungano da riferimento all’attività clinico/assistenziale espletata dagli Infermieri addetti al Triage: standard di valutazione, criteri per l’assegnazione del codice di priorità, standard di rivalutazione. La documentazione di riferimento deve essere elaborata in condivisione con il personale infermieristico che svolge la funzione di
Triage ed approvata dal Direttore del Servizio.

Punto 10: Attività del personale Infermieristico di Pronto Soccorso

Il grado di elevata autonomia professionale raggiunto dall’Infermiere nell’ambito dell’emergenza - urgenza è un fatto ormai acquisito. Tale autonomia è evidente nello svolgimento della funzione di Triage e nella continua evoluzione degli strumenti professionali utilizzati.
Punto B :

“Possibilità di effettuare in PS pratiche assistenziali/terapeutiche in autonomia da parte di personale infermieristico svolte in presenza di protocolli, procedure, istruzioni operative sottoscritte d al medico responsabile dell’UO e dal Coordinatore infermieristico”.
Punto C:

“Possibilità autonoma del personale infermieristico di inviare direttamente al medico specialista, in presenza di protocolli procedure sottoscritte dal medico responsabile dell’UO, pazienti con specifici segni e sintomo di pertinenza specialistica (durante l’orario di attività).
In tale ambito devono quantomeno rientrare i seguenti segni e sintomi…”

Punto D:

“Possibilità del personale infermieristico di avviare autonomamente iter diagnostici specifici in presenza di protocolli procedure sottoscritte dal medico responsabile dell’UO. Sulla base di specifici protocolli e procedure possano rientrare in tale ambito le seguenti prestazioni oltre a quelle già consolidate (es. ECG, Combur test, stick glicemico,).
- prelievo di campioni ematici per esami di laboratorio;

- Gravindex.
  ae1439cb-3347-4cf6-b10f-5d5f83dd5c49jpg