Infermieri chiamati in Tribunale come testimoni, utilizzano le proprie ferie?

Infermieri chiamati in Tribunale come testimoni, utilizzano le proprie ferie?


Spett.le Politica

Spett.li Mas Media

Oggetto: il professionista sanitario, del comparto, che deve deporre in tribunale, per ragioni del proprio profilo professionale, ha diritto ad un permesso dedicato?

Ieri si è creato un dilemma tra colleghi, se vengo chiamata dal tribunale, per testimoniare, cui sono obbligata, l’azienda mi riconosce la giornata?

La perplessità nasce dal fatto che al personale sanitario si chiede e pretende un determinato atteggiamento etico e morale, a tutela dell’utente e/o del cittadino, anche ai sensi della L. 42/99 che eleva a norma il codice Deontologico degli Infermieri.

Gli infermieri soprattutto, ...ma anche le ostetriche, sono il primo anello della catena dei soccorsi. È grazie agli infermieri e le ostetriche che si instaura il primo legame tra cittadino che chiede aiuto ed il sistema…. Ciò può sembrare un insignificante dettaglio, in realtà determina l’esito positivo della catena assistenziale.

Succede, soventemente che proprio nell’impegnarsi in un’urgenza, sul territorio, si possa essere chiamati per testimoniare; si pensi a casi di violenza, incidenti stradali o altro.

La scrivente, si è trovata ad assistere ad una colluttazione/aggressione verso un ubriaco e molesto.

Intimai che avrei chiamato le forze di polizia, poi l’ubriaco cadde a terra, a seguito di un colpo, non saprei dire di che tipo. Vidi solo uscire sangue dalla testa, mi attivai prontamente per supportarlo, prestando soccorso, anche chiamando l’ARES 118. …in qualità di professionista dell’assistenza, mi prodigai per il cittadino, così come prevede il nostro codice deontologico e profilo professionale. La situazione era tale che venni chiamata per guardare delle foto segnaletiche, ma anche in tribunale, nella sezione penale, per deporre. In quest’ultimo caso, trovo discutibile, che il permesso per andare a testimoniare, in tribunale, cui sono obbligata, per legge e non posso sottrarmi, sia soggetto a valutazione “discrezionale” della struttura dove il professionista esercita. Quindi, il professionista sanitario infermiere o ostetrica, che si prodiga verso il cittadino, deve preoccuparsi di tutelarsi, in ogni caso, con un’assicurazione professionale, …ma anche rispondere, in prima persona, dell’impegno verso il cittadino, utilizzando proprie ferie e permessi!

Gli infermieri e/o le ostetriche, più di chiunque altro, hanno doveri a prescindere! Forse neanche il Ministro della Salute ed il Governo intero, non ha i medesimi doveri. I cittadini sono un onere totalmente a carico del personale sanitario, in modo esclusivo! I professionisti sanitari, secondo le normative vigenti si debbono “improvvisare” in autonomia.

Un'altra frase mi lascia oltremodo perplessa, delle direttive che sotto riporto per intero: “Se invece il dipendente rende la testimonianza nell’interesse dell’ente egli deve essere considerato in servizio”. Inevitabilmente, i miei pensieri vanno ad una faccenda eclatante, seguita da tutti i mass media, denominata: “protocollo cazzaniga”.

Nel caso specifico, un infermiere, si accorse e segnalò la problematica, ma la direzione della collega disse che era tutto a posto. Nel principio, l’erede di Florence Nightingale, segnalò i fatti, internamente alla struttura, dove lavorava. Un professionista, anestesista, in piena consapevolezza, somministrava dosi letali, a pazienti che riteneva dovessero ricevere il suddetto trattamento.

Inutile dire che, in qualità d’infermiera, rimasi sbigottita, ma anche ammirata dal coraggio della collega che segnalò il fatto.

Alla luce della frase, in corsivo, che mi ha lasciata perplessa, la testimonianza della collega, dal momento che contraria a quanto valutato dalla direzione aziendale, potrebbe non essere considerata come attività in orario di servizio. Certe direttive e/o leggi non possono o dovrebbero essere soggette a discrezionalità umana.

Altro esempio discutibile. Il personale sanitario, con i turni oberanti e scarso personale, potrebbe, in periodi meno ambiti, concedersi la settimana bianca. Se un operatore sanitario, dovesse assistere ad un incidente e/o s’impegna in un soccorso, potrebbe dover essere chiamato a testimoniare successivamente. …con la normativa attuale, il professionista sanitario, potrebbe dover chiedere più giorni, doversi pagare un albergo, pur dovendo deporre obbligatoriamente. Potrebbe succedere ad ogni cittadino, ma gli operatori sanitari sono più facilmente implicati.

I professionisti sanitari non possono salvare il mondo da soli, nessuno lo può fare da solo! L’atteggiamento verso gli operatori sanitari, da parte del legislatore, sembra una modalità “anti fannulloni”, quella che nel passato proposero verso i donatori di sangue, …ma poi si levarono gli scudi della cittadinanza e le organizzazioni del settore. Tutto venne ritirato.

c’è da stupirsi se taluni professionisti sanitari, per fortuna pochi, in caso d’urgenza, fingono di non vedere?

È urgente, una regolamentazione, chiara, che non dia adito ad equivoci o interpretazioni fantasiose. Le attività del personale sanitario sono fondamentali per la cittadinanza, quindi debbono essere create “tutte” le condizioni, affinché il personale sanitario possa assistere “serenamente” la cittadinanza, anche quando non in servi zio. Un operatore sanitario è tenuto ad assistere la cittadinanza, in caso di urgenza, che sia in servizio, che durante il turno di riposo.

Roma, 19.12.2022

Responsabile Regionale Nursing Up Lazio 

Laura Rita Santoro


RAL917 – ARAN 07.12.2011 - A quale istituto occorre far riferimento per le assenze del lavoratore chiamato a rendere testimonianza giudiziale?

Nel caso che il dipendente chieda di assentarsi dal servizio per rendere una testimonianza giudiziale ed essa non è svolta nell’interesse dell’amministrazione l’assenza sarà imputata a ferie, permesso a recupero o permesso per particolari motivi personali.

RAL_1773_ ARAN 08.07.2015 - Nel caso di un dipendente citato in giudizio in qualità di testimone per una causa attinente all’ente, lo stesso deve essere considerato in servizio oppure deve fruire di un permesso retribuito? Spetta il trattamento di trasferta effettuata con il mezzo proprio?

Su tale problematica, la scrivente Agenzia non può che richiamare, preliminarmente, le indicazioni giù fornite in materia con gli orientamenti applicativi RAL917 e RAL920 secondo le quali, se il dipendente chiede di assentarsi dal servizio per rendere una testimonianza giudiziale in un processo civile o penale ed essa non è svolta nell'interesse dell'amministrazione, lo stesso potrà imputare l’assenza secondo un suo autonomo giudizio a ferie, permesso a recupero o permesso per particolari motivi personali.

Se invece il dipendente rende la testimonianza (in un processo civile o penale) nell’interesse dell’ente egli deve essere considerato in servizio.

Sarà l’ente, pertanto, sulla base degli specifici elementi informativi di cui dispone in proposito nella sua veste di datore di lavoro, a valutare la riconducibilità della concreta situazione determinatasi all’una o all’altra fattispecie.

Pertanto, se sussiste la condizione della finalizzazione della testimonianza alla tutela dell’interesse dell’amministrazione, secondo i consueti principi di logica e ragionevolezza, non sembrano esservi ostacoli vi sono ostacoli all’equiparazione della assenza per testimonianza al servizio reso.

Solo in questa ultima ipotesi, proprio perché l’assenza equivale al servizio reso, al dipendente potrebbe essere riconosciuto anche il trattamento di trasferta, ovviamente, ove ricorrano le precise condizioni legittimanti previste dall’art.41 del CCNL del 14.9.2000.

Tuttavia, in materia, occorre ricordare che:

a) l’art. 1, comma 213, della legge n.266/2005 ha disposto la soppressione dell’indennità di trasferta prevista dalla disciplina contrattuale; l’art. 6, comma 12, della legge n.122/2010 ha disposto, sia pure con alcune eccezioni, il venire meno delle disposizioni, anche contrattuali, che prevedevano il rimborso delle spese sostenute dal dipendente autorizzato a servirsi, per la trasferta, del mezzo proprio. Per la corretta applicazione del citato art.6, comma 12, della legge n.122/2010, si rinvia alla circolare n.36 del 22 ottobre 2010 ed alla nota prot.n.100169/2012 del Ministero dell’Economia e delle Finanze nonché alla delibera n. 8/CONTR/11 del 2011 delle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei Conti.

RAL_1774_ 10.07.2015 - Nel caso di un dipendente citato in giudizio in qualità di testimone per una causa attinente all’ente, lo stesso deve essere considerati in servizio oppure deve fruire di un permesso retribuito? Spetta il trattamento di trasferta effettuata con il mezzo proprio?

Su tale problematica, la scrivente Agenzia non può che richiamare, preliminarmente, le indicazioni giù fornite in materia con gli orientamenti applicativi RAL917 e RAL920 secondo le quali, se il dipendente chiede di assentarsi dal servizio per rendere una testimonianza giudiziale in un processo civile o penale ed essa non è svolta nell'interesse dell'amministrazione, lo stesso potrà imputare l’assenza secondo un suo autonomo giudizio a ferie, permesso a recupero o permesso per particolari motivi personali.

Se invece il dipendente rende la testimonianza (in un processo civile o penale) nell’interesse dell’ente egli deve essere considerato in servizio.

Sarà l’ente, pertanto, sulla base degli specifici elementi informativi di cui dispone in proposito nella sua veste di datore di lavoro, a valutare la riconducibilità della concreta situazione determinatasi all’una o all’altra fattispecie.

Pertanto, se sussiste la condizione della finalizzazione della testimonianza alla tutela dell’interesse dell’amministrazione, secondo i consueti principi di logica e ragionevolezza, non sembrano esservi ostacoli vi sono ostacoli all’equiparazione della assenza per testimonianza al servizio reso.

Solo in questa ultima ipotesi, proprio perché l’assenza equivale al servizio reso, al dipendente potrebbe essere riconosciuto anche il trattamento di trasferta, ovviamente, ove ricorrano le precise condizioni legittimanti previste dall’art.41 del CCNL del 14.9.2000.

Tuttavia, in materia, occorre ricordare che:

a) l’art. 1, comma 213, della legge n.266/2005 ha disposto la soppressione dell’indennità di trasferta prevista dalla disciplina contrattuale;

b) l’art. 6, comma 12, della legge n.122/2010 ha disposto, sia pure con alcune eccezioni, il venire meno delle disposizioni, anche contrattuali, che prevedevano il rimborso delle spese sostenute dal dipendente autorizzato a servirsi, per la trasferta, del mezzo proprio. Per la corretta applicazione del citato art.6, comma 12, della legge n.122/2010, si rinvia alla circolare n.36 del 22 ottobre 2010 ed alla nota prot.n.100169/2012 del Ministero dell’Economia e delle Finanze nonché alla delibera n. 8/CONTR/11 del 2011 delle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei Conti.


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