Festivo infrasettimanale, chiarimenti

Festivo infrasettimanale, chiarimenti

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A gran richiesta vogliamo chiarire l'attività prestata dal personale sia turnista che non in un giorno festivo infrasettimanale.

In breve, il nostro CCNL sanità  (scaduto, speriamo venga rinnovato presto) dice all' Art. 45 comma 6 e 7, che l’attività prestata dal personale anche non turnista, in giorno festivo infrasettimanale, si applica l’art. 106 comma 5 (Indennità di turno, di servizio notturno e festivo).

L’attività prestata in giorno feriale non lavorativo, a seguito di articolazione di lavoro su cinque giorni, dà titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario ovvero trova applicazione l’art. 48 (Banca delle ore).

All'articolo 106, comma 5 dice che le indennità di cui al presente articolo compensano interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell’ordinario sviluppo del turno.

L’attività prestata dal personale in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, ferme restanti le indennità di cui ai commi 3 e 4, alternativamente:

a) a equivalente riposo compensativo;

b) alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario di cui all’art. 47, comma 8 (lavoro straordinario);

c) l’applicazione dell’art. 48 (Banca delle ore).

Queste indennita' sono cumulabili tra di loro e sono finanziate con il Fondo premialita' e condizioni di lavoro

Alle molte interpretazione errate da parte di alcune Aziende e alcuni sindacati è intervenuta anche l'ARAN confermando quello che abbiamo scritto sopra che:

Quanto sopra è applicabile ad ogni turno programmato in giorno festivo infrasettimanale sia esso concorrente al debito orario mensile sia esso ulteriore rispetto al medesimo debito.
Diversamente, il prolungamento di servizio oltre il turno previsto (in giorno feriale o festivo) che determina la prestazione di ore aggiuntive cadenti in giorno festivo infrasettimanale) determina l’applicazione per tali ore di straordinario della relativa disciplina di cui all’art. 47 del CCNL del 2.11.2022 con le relative maggiorazioni di cui al comma 8



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