Dimissioni senza preavviso, è possibile?

Dimissioni senza preavviso, è possibile?

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Una nostra lettrice infermiera (oramai siamo a 195.280 like),
ci chiede se con figlio sotto i tre anni può chiedere le dimissioni senza dare il preavviso? 

La risposta è si, ne ha facoltà. Non lo sapevate vero? 

Nei casi di dimissioni presentate da lavoratrice nel periodo di gravidanza o durante i primi 3 anni di vita del bambino, è richiesta esclusivamente la convalida delle stesse presso L’Ispettorato del lavoro (art. 55, comma 4, del D.L.vo 151/2001).  

In questo periodo non sussiste l’obbligo delle dimissioni. 

Di seguito l’articolo 55 del D.L.vo 151/2001:

Art. 55. Dimissioni
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 12;
legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 18, comma 2) 

1. In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui e' previsto, a norma dell'articolo 54, il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennita' previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica al padre lavoratore che ha fruito del congedo di paternita'.

3. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel caso di adozione e di affidamento, entro un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.

4. La richiesta di dimissioni presentata dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante il primo anno di vita del bambino o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento, deve essere convalidata dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio. A detta convalida e' condizionata la risoluzione del rapporto di lavoro.

5. Nel caso di dimissioni di cui al presente articolo, la lavoratrice o il lavoratore non sono tenuti al preavviso. 

In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto, a norma dell’articolo 54, il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento.

La disposizione di cui al comma 1 si applica al padre lavoratore che ha fruito del congedo di paternità e anche nel caso di adozione e di affidamento, entro un anno dall’ingresso del minore nel nucleo familiare. 

La richiesta di dimissioni presentata dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante il primo anno di vita del bambino o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento, deve essere convalidata dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio.

Nota:

La Circolare n.12/2016 prevede che la procedura delle dimissioni telematiche non si applichi ai rapporti di pubblico impiego, tuttavia se l’utente intende far prevalere la tutela della maternità può provvedere alla convalida presso l’Ispettorato del Lavoro 

Ecco il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53

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