Buoni pasto: diritti, opportunità e dubbi

Buoni pasto: diritti, opportunità e dubbi

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La pausa pranzo è un diritto per tutti i lavoratori, garantito dal D.Lgs. n. 66/2003. Il tempo minimo previsto è di 10 minuti per coloro che svolgono un orario lavorativo giornaliero superiore alle sei ore.

La Corte di Cassazione, con la sentenza 1° marzo 2021 n. 5547, ha confermato che nel comparto sanità il diritto alla mensa o al buono pasto sostitutivo spetta per ogni turno di lavoro superiore a sei ore.

La circolare n. 8/2005 dispone che "I periodi di pausa, stante la definizione di orario di lavoro, non vanno computati come lavoro ai fini del superamento dei limiti di durata. I periodi di pausa non sono retribuiti, salvo diverse disposizioni dei contratti collettivi.

Cosa dice il nostro CCNL Sanità?

Capo II Istituti dell’orario di lavoro, Art. 43 Orario di lavoro, Comma 4: qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all’art. 29 del CCNL integrativo del 20/9/2001 e all’art. 4 del CCNL del 31/7/2009 (Mensa).

La durata della pausa e la sua collocazione temporale, sono definite in funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa è inserita, nonché in relazione alla disponibilità di eventuali servizi di ristoro, alla dislocazione delle sedi dell’Azienda o Ente nella città, alla dimensione della stessa città.

Una diversa e più ampia durata della pausa giornaliera, rispetto a quella stabilita in ciascun Ufficio/Servizio/Struttura, può essere prevista per il personale che si trovi nelle particolari situazioni (priorità nell’impiego flessibile, purché compatibile con la organizzazione del lavoro delle strutture per i dipendenti in situazione di svantaggio personale, sociale e familiare dei genitori di figli minori di 12 anni con particolare riguardo alla casistica riguardante genitori entrambi lavoratori turnisti e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato in base alle disposizioni di legge vigenti).

Cumulo dei buoni pasto: una proposta interessante del Nursing Up Romagna propone di permettere il cumulo dei "buoni mensa" da parte dei dipendenti, consentendo loro di utilizzarli per affrontare spese a vario titolo.

Questa proposta offre diversi vantaggi:

  • Maggiore flessibilità: i dipendenti potrebbero utilizzare i buoni in base alle proprie esigenze, anche al di fuori degli orari di servizio.

  • Sostegno al reddito familiare: i buoni potrebbero essere impiegati per l'acquisto di generi alimentari, contribuendo al sostegno economico delle famiglie.

  • Risparmio per le aziende: il cumulo dei buoni potrebbe comportare un risparmio per le aziende, in quanto i dipendenti potrebbero scegliere di utilizzare i buoni per generi alimentari a prezzi più bassi rispetto a quelli del servizio mensa aziendale.

  • Maggiore equità: la possibilità di cumulare i buoni mensa garantirebbe una maggiore equità tra i dipendenti, in quanto quelli che non possono usufruire del servizio mensa per motivi di orario avrebbero comunque la possibilità di utilizzare i buoni per altre necessità.

Tuttavia, è importante sottolineare che il diritto al buono pasto non è assoluto. Secondo una recente sentenza del Tribunale di Milano, il dipendente non ha diritto ai buoni pasto se, sul posto di lavoro, il datore ha previsto il servizio mensa.

Il datore di lavoro può, se vuole, prevedere più sistemi contemporaneamente a seconda delle proprie esigenze organizzative: ad esempio, il servizio mensa per una categoria di dipendenti e il sistema dei ticket per un’altra categoria.

Se non hai la mensa e nemmeno i buoni pasto contatta lapaginadinursingup@yahoo.com

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