Ausl Romagna: ecco il regolamento sul lavoro fuori servizio

Ausl Romagna: ecco il regolamento sul lavoro fuori servizio

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Dopo mesi di attesa, l’Azienda Ausl Romagna ha deciso di presentare il tanto atteso regolamento che definisce i criteri e disciplina la procedura per il rilascio delle autorizzazioni a svolgere, non oltre il termine del 31.12.2025, l’attività lavorativa al di fuori dell’orario di servizio, in applicazione dell’articolo 3-quater del D.L. n. 127/2021, così come modificato, da ultimo, dall’art. 13 del D.L. 34/2023, convertito con modificazioni dalla Legge 56/20231.

Legge stravolta (in peggio) dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 12 luglio 2023 e sulla base delle indicazioni contenute nel documento predisposto dal tavolo di confronto con le direzioni del personale delle Aziende del S.S.R. dell’Emilia-Romagna dell’11/8/2023.

La stragrande maggioranza dei professionisti, in particolare infermieri e su tutto il territorio nazionale, si è visto negare tale diritto.

Ecco cosa dice, in modo sintetico, il documento dell’Ausl Romagna:

Le attività non possono essere svolte mediante l’instaurazione di un altro rapporto di lavoro di tipo subordinato. Le attività non possono essere svolte a favore dell’Azienda sanitaria di appartenenza.

Possono invece essere svolte, nel rispetto dei criteri e dei presupposti fissati nel presente regolamento, a favore di:

• altre amministrazioni pubbliche, anche del SSN;

• soggetti privati anche accreditati con il SSN;

• singoli utenti.

Con riferimento alle attività svolte a favore dei soggetti privati autorizzati e/o accreditati, in ambito sanitario e sociosanitario, con i quali l’Azienda U.S.L. della Romagna abbia stipulato convenzioni o accordi contrattuali, si richiama quanto previsto in merito alla valutazione aziendale diretta a verificare l’insussistenza di conflitti di interessi, tenuto conto, nello specifico, del ruolo ricoperto dal dipendente all’interno dell’organizzazione aziendale e della tipologia di attività svolta.

Chi, come e quando decide cos’è il conflitto d’interesse?

Parlano di interesse privato che potrebbe porsi in contrasto con l’interesse pubblico, quando la politica italiana per decenni ha regalato pezzi del SSN italiano ai privati e montagne di soldi sottratti proprio al pubblico in favore del privato. Adesso che i colleghi vogliono provare a uscire dalla soglia di povertà, parlano di conflitto d’interesse?

Tralasciando la polemica, i colleghi interessati possono provare a chiedere l’autorizzazione all’Ausl Romagna per lo svolgimento dell’attività al di fuori dell’orario di lavoro in applicazione della normativa, utilizzando la specifica modulistica pubblicata nell’apposita sezione della Intranet aziendale e dovrà essere inviata via mail all’ indirizzo mail aziendale indicato sul modulo stesso.

La richiesta dovrà contenere tassativamente le seguenti informazioni:

• i dati anagrafici e identificativi del dipendente (la matricola, il profilo professionale, la U.O. e l’ambito di assegnazione, la tipologia di rapporto di lavoro - a tempo pieno);

• l’oggetto dell’attività lavorativa che si intende svolgere;

• l’eventuale soggetto giuridico pubblico o privato a favore del quale si intende svolgere l’attività lavorativa (denominazione, natura giuridica, sede legale, recapiti telefonici/mail, codice fiscale/partita IVA) e la tipologia contrattuale che si intende utilizzare;

• singoli utenti: in questo caso i dati identificativi del soggetto dovranno essere comunicati in sede di rendicontazione bimestrale;

• il periodo, l’impegno orario previsto e il luogo di svolgimento dell’attività;

• l’importo lordo presunto del compenso

Nella domanda il dipendente dovrà obbligatoriamente dichiarare:

• di essere a conoscenza del contenuto delle disposizioni del D.L. 127/2021, art. 3-quater, comprese le norme da essa richiamate e del vigente Regolamento aziendale in materia e di accettarne senza riserve le condizioni previste;

• di impegnarsi, in caso di accoglimento della domanda, a garantire prioritariamente le esigenze organizzative dell’Azienda, sia ordinarie che straordinarie, nel rispetto della turnistica predisposta e delle ulteriori istanze del responsabile del servizio;

• che lo svolgimento dell’incarico/attività lavorativa oggetto di autorizzazione si svolgerà nel rispetto delle disposizioni in materia di orario di lavoro previste dal D.lgs. 66/2003 e dai CCNL nel tempo vigenti riguardanti, in particolare, la durata media massima settimanale dell’orario di lavoro, il riposo giornaliero e il riposo settimanale;

• che il rischio connesso all’incarico/ attività lavorativa oggetto di autorizzazione risulta compatibile con eventuali limitazioni/prescrizioni ricevute dal Medico Competente Aziendale;

• di essere a conoscenza che l’incarico/attività lavorativa oggetto di autorizzazione non potrà essere espletata durante periodi di assenza dal servizio per malattia, infortunio, maternità/paternità, congedi, aspettative, permessi retribuiti, riposo biologico e ferie (almeno con riferimento al periodo minimo annuale di quattro settimane di cui all’art. 10 del D.lgs. 66/2003), in caso di fruizione di permessi o congedi su base oraria tali da comportare una riduzione dell’orario giornaliero di lavoro nonchè in caso si sospensione cautelare dal servizio e di sospensione disciplinare dal servizio con privazione della retribuzione;

• che l’incarico/attività lavorativa non rientra tra i compiti e doveri d’ufficio;

• che l’incarico/attività lavorativa professionale sarà svolto al di fuori dell’orario di lavoro, senza utilizzare beni, mezzi e attrezzature dell’Azienda U.S.L. della Romagna;

• che dall’incarico/attività lavorativa non derivano situazioni di conflitto d’interessi, anche potenziale, che pregiudichino l’esercizio imparziale delle funzioni istituzionali attribuite e il buon andamento dell’attività;

• di impegnarsi a comunicare sopraggiunte cause di conflitto di interesse ed eventuali variazioni nelle modalità e negli orari di esercizio della suddetta attività;

• di impegnarsi a trasmettere all’Azienda, datore di lavoro, durante il periodo di svolgimento dell’attività e con cadenza periodica bimestrale, a pena di decadenza dell’autorizzazione, allo specifico indirizzo mail aziendale, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000, comprovante il rispetto degli impegni assunti e comunicando le giornate e gli orari di effettivo svolgimento delle prestazioni ed i compensi percepiti;

• di essere consapevole che l’Azienda, datore di lavoro, potrà svolgere controlli e revocare l’autorizzazione in caso di violazione delle regole e condizioni sinteticamente richiamate e stabilite dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti. Nel caso in cui la richiesta difetti di uno degli elementi informativi suindicati, la stessa non potrà essere accolta, salva successiva integrazione in tempo utile. Qualora ritenuto necessario, potranno essere richiesti al dipendente ulteriori elementi, volti a valutare la legittimità della richiesta; in mancanza, non sarà possibile procedere alla valutazione, quindi ne sarà impedita l’autorizzazione.

Al Direttore/Responsabile sovraordinato della struttura di afferenza spetta svolgere la verifica pregiudiziale circa:

▪ coerenza e compatibilità con le esigenze organizzative aziendali dello svolgimento dell’incarico/attività lavorativa, oggetto di autorizzazione, escludendo ogni potenziale interferenza con l’organizzazione aziendale fondata sulla garanzia del rispetto dei principi di equità, trasparenza e uguaglianza nell’organizzazione dei turni di lavoro e di pronta disponibilità;

▪ garanzia circa il tempestivo, puntuale e corretto svolgimento dei compiti istituzionali e che la suddetta attività non sarà di ostacolo allo svolgimento dell’attività programmata in base ai turni di lavoro e a quelli di pronta disponibilità;

▪ esclusione di pregiudizio all’obiettivo aziendale relativo allo smaltimento delle liste di attesa.

L’Azienda verificherà la concreta compatibilità dello svolgimento dell’attività da autorizzare con il piano di recupero dei tempi di attesa, pertanto il diniego all’autorizzazione non può essere motivato in modo generico in riferimento a situazioni criticità connesse al superamento dei tempi di erogazione delle prestazioni all’utenza fissati dalla Regione, ma dalla circostanza che, concretamente, l’esercizio dell’attività svolta fuori dall’Azienda possa pregiudicare i piani aziendali di recupero di tali prestazioni.

A tal fine, il dipendente dovrà dichiarare preventivamente, al momento della presentazione della domanda, la propria disponibilità a svolgere prestazioni in favore dell’Azienda in aggiunta all’orario contrattuale di lavoro, nel caso in cui il raggiungimento dell’obiettivo aziendale lo richieda. Tale disponibilità va richiesta non necessariamente con riferimento alle prestazioni erogate nel reparto/unità operativa di assegnazione del dipendente, tenuto conto che l’obiettivo di riduzione delle liste di attesa ha valenza aziendale.

Al tempo stesso l’Azienda dovrà rendere noto con congruo anticipo la programmazione delle prestazioni aggiuntive.

Solo in seguito al positivo esito delle predette verifiche, il Direttore dell’U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane, congiuntamente al Direttore dell’U.O. Gestione Economica Risorse Umane condurranno l’istruttoria tesa ad esprimersi rispetto all’insussistenza di conflitti di interessi, anche potenziali; in particolare, qualora la richiesta riguardi lo svolgimento di incarichi presso soggetti accreditati o autorizzati, in ambito sanitario e sociosanitario, con i quali l’Azienda abbia stipulato accordi contrattuali, ex art. 8-quinquiesD.lgs. 502/1992, si dovrà tenere conto, nello specifico, del ruolo ricoperto dal dipendente all’interno dell’Azienda e della tipologia di attività svolta Sussiste, ad esempio, conflitto di interesse nei seguenti casi:

▪ attività svolta a favore di soggetti nei confronti dei quali il Dipartimento o la struttura di appartenenza svolga funzioni di vigilanza e controllo;

▪ attività svolta a favore di soggetti che hanno in essere contratti per la fornitura di bene e servizi con l’Azienda USL della Romagna;

▪ attività svolta a favore di soggetti con i quali l’Azienda U.S.L. della Romagna ha stipulato convenzioni, tenuto conto, nello specifico, del ruolo ricoperto dal dipendente all’interno dell’organizzazione aziendale e della tipologia di attività svolta

▪ attività che pongano il dipendente pubblico nella condizione di non poter esercitare le sue funzioni istituzionali in modo imparziale ed incondizionato rispetto a suoi interessi/attività personali;

▪ attività che manifestino l’insorgenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell’ordinamento vigente tra cui, a titolo esemplificativo, si citano gli artt. 16 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.2 e art. 7 del DPR n. 62/2013 e s.m.i.3 Il procedimento si conclude di norma entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della domanda; per tale ragione, la richiesta dovrà pervenire, completa di ogni elemento, almeno 40 giorni prima rispetto alla data di inizio dell’incarico.

Attenzione. L’attività non può essere avviata prima del rilascio della espressa autorizzazione aziendale e non è possibile sanare a posteriori l’eventuale svolgimento dell’attività svolta in mancanza di espressa autorizzazione datoriale.

Il termine procedimentale è sospeso nel caso in cui sia richiesta documentazione a integrazione della domanda. L’eventuale diniego è motivato con l’indicazione delle circostanze che ostano al rilascio dell’autorizzazione, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede.

Il dipendente è tenuto a garantire:

• prioritariamente le esigenze organizzative del SSN e conseguentemente dell’Azienda U.S.L. della Romagna. A tal fine, il dipendente indica nella domanda le caratteristiche dell’attività che intende svolgere, anche con riferimento al periodo e all’impegno orario richiesto. In caso di autorizzazione il dipendente assume l’impegno con l’Azienda ad individuare modalità di svolgimento dell’attività che siano del tutto coerenti con l’esigenza prioritaria di garantire il tempestivo, puntuale e corretto svolgimento dei compiti istituzionali attribuiti, nonché la piena compatibilità con l’orario di lavoro e l’orario di servizio e più in generale con le esigenze organizzative aziendali, sia ordinarie che straordinarie e non sia quindi di ostacolo alla programmazione ed all’effettuazione dei turni di lavoro e a quelli di pronta disponibilità;

• il rispetto delle disposizioni in materia di orario di lavoro contenute nel D.lgs. 66/2003 e dai CCNL nel tempo vigenti riguardanti, in particolare, la durata media massima settimanale dell’orario di lavoro, il riposo settimanale e il riposo giornaliero4 intercorrenti tra un turno di lavoro e l’altro. Si precisa che, in coerenza con quanto prescritto dal legislatore, non assume rilevanza la tipologia di contratto in base al quale l’attività è svolta: il dipendente, sotto la propria responsabilità, è tenuto ad attestare le modalità di svolgimento dell’attività, anche in relazione al suo impegno orario;

• che il rischio connesso all’incarico/attività oggetto di autorizzazione risulta compatibile con le valutazioni, prescrizioni ricevute dal Medico Competente Aziendale;

• la propria disponibilità a svolgere prestazioni a favore dell’Azienda in aggiunta all’orario contrattuale di lavoro, nel caso in cui il raggiungimento dell’obiettivo aziendale dello smaltimento delle liste d’attesa lo richieda.

• Poiché l’obiettivo di riduzione delle liste di attesa ha valenza aziendale, la disponibilità sarà da intendersi non limitata alle sole prestazioni erogate nel servizio/unità operativa di assegnazione del dipendente. L’Azienda è tenuta a:

• verificare che l’autorizzazione non arrechi un pregiudizio al raggiungimento dell’obiettivo aziendale relativo allo smaltimento delle liste di attesa;

• rendere noto con congruo anticipo la programmazione delle prestazioni aggiuntive;

• effettuare controlli a campione su quanto dichiarato ed attestato dal dipendente.

Ove richiesta per un periodo superiore a sei mesi, l’autorizzazione sarà rilasciata per un periodo massimo di sei mesi, in considerazione delle esigenze organizzative dell’Azienda. Sarà cura del dipendente, almeno 40 giorni prima della scadenza, ripresentare la domanda di autorizzazione, ove interessato alla prosecuzione dell’attività.

Lo svolgimento dell’incarico/attività oggetto di autorizzazione deve avvenire al di fuori dell’orario di lavoro e della struttura aziendale.

L’attività non potrà essere espletata durante i periodi di assenza dal servizio a titolo di malattia, infortunio, maternità/paternità, congedi, aspettative, permessi retribuiti, riposo biologico e ferie (almeno con riferimento al periodo minimo annuale di quattro settimane di cui all’art. 10 del D.lgs. 66/2003), in caso di fruizione di permessi o congedi su base oraria tali da comportare una riduzione dell’orario giornaliero di lavoro, nonchè in caso si sospensione cautelare dal servizio e di sospensione disciplinare dal servizio con privazione della retribuzione.

Si precisa che per lo svolgimento dell’incarico/attività lavorativa oggetto del presente regolamento, non dovrà essere previsto l’utilizzo di locali, materiale, strumenti e attrezzature aziendali. 6. Revoca dell’autorizzazione aziendale L’Azienda con atto motivato può disporre la revoca dell’autorizzazione, qualora si riscontrasse che lo svolgimento dell’attività lavorativa non sia coerente con le condizioni previste nel presente regolamento e con gli impegni assunti dal dipendente.

In particolare, l’autorizzazione può essere revocata ove si riscontri:

▪ un pregiudizio al preminente interesse aziendale a programmare e disporre la presenza in servizio del dipendente in funzione delle esigenze aziendali, anche con riferimento all’organizzazione del servizio di pronta disponibilità;

▪ il mancato rispetto della normativa sull'orario di lavoro, come previsto dal CCNL e dal D.lgs. 66/2003 (in particolare in riferimento alla durata media massima settimanale dell’orario di lavoro, il riposo settimanale e le ore di riposo giornaliere intercorrenti tra un turno di lavoro e l’altro);

▪ l’indisponibilità del dipendente ad effettuare le ore di straordinario / di attività aggiuntiva, fatta salva valida giustificazione, per il raggiungimento dell’obiettivo aziendale relativo allo smaltimento delle liste di attesa;

▪ una modifica dell’idoneità del lavoratore effettuata dal Medico Competente che sia incompatibile con l’attività precedentemente autorizzata;

▪ reiterato ritardo di invio rispetto ai termini definiti, omissione o incompletezza della documentazione di attestazione regolarità e rendicontazione dell’attività espletata (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà così come previsto all’art. 3 del presente regolamento);

▪ la modifica del contratto da tempo pieno a tempo parziale;

▪ la sopravvenienza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi.

Regime giuridico, fiscale, previdenziale e copertura assicurativa

È cura ed esclusiva responsabilità del dipendente svolgere l’attività lavorativa autorizzata ai sensi del presente regolamento, nel rispetto delle normative civilistiche, fiscali e previdenziali (a titolo esemplificativo: apertura partita IVA, iscrizione alla cassa professionale di riferimento o alla gestione separata INPS), all’esterno dell’Azienda U.S.L. della Romagna. È altresì responsabilità del dipendente attivare, con spese a proprio carico, la copertura assicurativa per le attività svolte, sia per danni derivanti da responsabilità civile verso terzi, sia per gli infortuni e le malattie professionali ricollegabili a tale attività, laddove non provveda il soggetto presso cui la stessa sia eventualmente prestata. L’Azienda U.S.L. della Romagna si riserva ogni azione a tutela dell’amministrazione pubblica, anche a titolo risarcitorio, nel caso ne ricorrano gli estremi, ai sensi delle disposizioni vigenti. Nel caso in cui l’attività autorizzata consegua al conferimento di incarichi da parte di soggetti pubblici o privati, si applica l’art. 53 del D.lgs. 165/2001 con particolare riguardo all’adempimento dell’obbligo informativo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica circa gli incarichi autorizzati ed i relativi compensi.

Nursing Up invita la politica italiana e regionale a intervenire per modificare il testo e renderlo più favorevole a chi, con il proprio lavoro, quotidianamente garantisce il diritto alla salute dei cittadini.

Solo con il riconoscimento del loro valore e il miglioramento delle loro condizioni lavorative si potrà evitare la fuga di questa preziosa professionalità e garantire il diritto alla salute dei cittadini.

Cosa puoi fare?

  • Fai sentire la tua voce: Scrivi ai tuoi rappresentanti politici e sindacali e chiedi loro di intervenire sulla questione.
  • Condividi questo messaggio: Diffondi la consapevolezza sulle condizioni degli infermieri e sulle loro legittime richieste.
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Vincenzo Parisi

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