Assegno Unico 2022. Ecco il simulatore INPS
Clicca QUI, per andare subito al simulatore dell'Assegno Unico 2022.
Dal 1° gennaio è possibile presentare domanda all’INPS per l’assegno unico, con pagamento a partire da marzo 2022.
Il
beneficio spetta per ogni figlio minorenne a carico e per ciascun
figlio maggiorenne al compimento dei 21 anni di età.
Si ricorda che per figli a carico, ai sensi dell’articolo 1, comma
2, del citato decreto legislativo, si intendono quelli facenti parte
del nucleo familiare indicato a fini ISEE. La domanda va fatta ogni anno.
VAI AL SIMULATORE: Qui potete calcolare l’importo con il simulatore INPS, clicca qui…
La domanda va presentata:
- Sul portale web, MyINPS, www.inps.it
- Chiamando il Contact Center Integrato al numero verde 803.164 o il numero 06 164.164
- Istituti di Patronato
Requisiti
per beneficiare dell’assegno, la
domanda di assegno unico e universale può essere presentata dai
soggetti in possesso dei requisiti di
cittadinanza,
residenza
e soggiorno.
I figli maggiorenni, in particolare, per potere beneficiare dell’assegno devono essere in possesso, al momento della presentazione della domanda, di uno dei seguenti requisiti:
1) frequenza di un corso di formazione scolastica o professionale ovvero di un corso di laurea;
2) svolgimento di un tirocinio ovvero di un’attività lavorativa e possesso di un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
3) registrazione come disoccupato e in cerca di lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
4) svolgimento del servizio civile universale.
In caso di disabilità del figlio a carico non sono previsti limiti d’età e la misura è concessa a prescindere da quanto previsto ai precedenti punti 1), 2), 3) e 4).
La domanda può essere presentata da uno dei genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, a prescindere dalla convivenza con il figlio, dal figlio maggiorenne per sé stesso, da un affidatario o da un tutore nell’interesse esclusivo del minore affidato o tutelato.
- Per le domande presentate a partire dal 1° gennaio al 30 giugno, l’assegno decorre dalla mensilità di marzo;
- Per le domande presentate al 1° luglio in poi, la prestazione decorre dal mese successivo a quello di presentazione.
ISEE presentato entro il 30 giugno: la prestazione verrà conguagliata e spetteranno tutti gli arretrati a partire dal mese di marzo;
- ISEE presentato dal 1° luglio: la prestazione viene calcolata sulla base del valore dell’indicatore al momento della presentazione dell’ISEE;
- Assenza
di ISEE oppure ISEE pari o superiore a 40.000 euro:
la prestazione spettante viene calcolata con l’importo minimo
previsto dall’articolo 4 del decreto legislativo n. 230/2021 (50
euro per i figli minori e 25 euro per i maggiorenni).
Il sito ufficiale dove leggere i dettagli e’ questo, clicca qui...