Approvato DDL defibrillatori. Potranno usarlo anche cittadini senza requisiti.

Approvato DDL defibrillatori. Potranno usarlo anche cittadini senza requisiti.

Il Senato approva il DDL che disciplina i defibrillatori in ambito extra-ospedaliero. 

La presente legge è volta a favorire, la progressiva diffusione e l'utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE):

- presso le sedi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in cui siano impiegati almeno quindici dipendenti e che abbiano servizi aperti al pubblico;

- negli aeroporti, nelle stazioni ferroviarie e nei porti, a bordo dei mezzi di trasporto aerei, ferroviari, marittimi e della navigazione interna che effettuano tratte con percorrenza continuata, senza possibilità di fermate intermedie, della durata di almeno due ore e, comunque, presso i gestori di pubblici servizi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché di servizi di trasporto extraurbano in concessione. 

I DAE installati in luoghi pubblici devono essere collocati, ove possibile, in teche accessibili al pubblico 24 ore su 24 e un'apposita segnaletica deve indicare la posizione del dispositivo in maniera ben visibile e univoca, secondo la codificazione internazionale corrente.

Gli enti territoriali possono incentivare, anche attraverso l'individuazione di misure premiali, l'installazione dei DAE nei centri commerciali, nei condomìni, negli alberghi e nelle strutture aperte al pubblico, nel rispetto dell'equilibrio dei rispettivi bilanci e della normativa vigente. 

L'uso del defibrillatore semiautomatico o automatico è consentito, in assenza di personale sanitario o non sanitario formato, nei casi di sospetto arresto cardiaco, anche a chi non sia in possesso dei requisiti. Si applica l'articolo 54 del codice penale a colui che, non essendo in possesso dei predetti requisiti, nel tentativo di prestare soccorso a una vittima di sospetto arresto cardiaco, utilizza un defibrillatore o procede alla rianimazione cardiopolmonare. 

Obbligo per le società sportive, condividere il DAE con coloro che utilizzano gli impianti stessi.

Il DAE deve essere registrato presso la centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria “118” territorialmente competente, a cui devono essere altresì comunicati, attraverso opportuna modulistica informatica, l'esatta collocazione del dispositivo, le caratteristiche, la marca, il modello, la data di scadenza delle parti deteriorabili, quali batterie e piastre adesive, nonché gli orari di accessibilità al pubblico. 

Nei luoghi pubblici presso i quali è presente un DAE registrato, deve avere un soggetto responsabile del corretto funzionamento dell'apparecchio e dell'adeguata informazione all'utenza.  

L’arresto cardiaco, prima causa di morte, ha una incidenza di sopravvivenza del 2%, l’obbiettivo è quello di far salire la percentuale sopra al 60%.

I primi 5 minuti sono vitali, ogni minuto che passano calano le speranze.

Speriamo che si faccia buon uso di questo nuovo DDL.

LapaginadinursingupPicsArt_07-08-042416jpgPicsArt_07-04-112135jpgPicsArt_07-04-112916jpg