Art. 63 Mobilità
La mobilità volontaria tra Aziende ed Enti è disciplinata dall’art. 30, del D. lgs. n. 165/2001.
- la mobilità avviene nel rispetto dell’area e del profilo professionale dei dipendenti in relazione al posto da coprire
- il bando, da emanarsi con cadenza annuale e pubblicato sul sito web aziendale, riportante i profili ricercati dall’Azienda, indica procedure e criteri di valutazione
- la partecipazione è consentita a tutti i dipendenti in possesso dei requisiti di esperienza e competenza indicati nel bando
- la mobilità non comporta novazione del rapporto di lavoro
- il fascicolo personale segue il dipendente trasferito
- fermo restando che l’attivazione della mobilità richiede il consenso dell’ente o azienda di appartenenza, la partecipazione al bando avviene anche senza il preventivo assenso della stessa.
L’Azienda o Ente di appartenenza, ricevuta la richiesta di assenso, risponde motivatamente entro 30 giorni.
Aziende ed Enti danno priorità alle domande per gravi e documentate esigenze di salute, per ricongiungimento del coniuge o figli minori affidatari o per esigenze connesse all’assistenza ai figli minori o inabili e ai genitori.
Il personale ammesso a particolari corsi di formazione o di aggiornamento di durata superiore ad un anno (corsi post universitari, di specializzazione, di management e master) a seguito dei relativi piani di investimento dell’azienda o ente deve impegnarsi a non accedere alla mobilità volontaria se non siano trascorsi due anni dal termine della formazione.









