Vaccini, sospensione, rischi, responsabilità. Ecco il decreto.

Vaccini, sospensione, rischi, responsabilità. Ecco il decreto.

Decreto Covid: obbligo di vaccinazione ed esclusione della punibilità penale nei casi di somministrazione del vaccino Sars-Cov-2 .   

Gentili colleghi,

nella serata di ieri ( 31.03.2021) il Consiglio dei Ministri ha approvato il previsto provvedimento , chiamato anche Decreto Covid. 

Le notizie che interessano particolarmente le professioni sanitarie, peraltro attese ormai da tempo, attengono in particolare : 

-alla norma che prevede l'esclusione della punibilità penale per i fatti di cui agli articoli 589 ( omicidio colposo) e 590 ( lesioni personali ) del c.p.p. ( ATTENZIONE, PERCHE’ LA MENZIONE RIGUARDA SOLO IL CODICE PENALE ) , nei casi di  somministrazione di un vaccino per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV -2, effettuata nel corso della campagna vaccinale straordinaria, quando l’uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute . 

-alla norma che prevede che gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 ( ai fini dello svolgimento delle attività) .

"La vaccinazione" può essere omessa o differita solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestato dal medico di famiglia.

La norma è abbastanza chiara , e declina nei dettagli,  quali sono le procedure che le istituzioni e le amministrazioni debbono seguire per verificare ed applicare i nuovi precetti.

L’eventuale rifiuto di vaccinarsi, da parte dei sanitari, una volta effettuato l’iter previsto dalle nuove regole, determina la sospensione ( comunicata dall’Ordine al datore di lavoro ) dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

Ricevuta la comunicazione di cui al comma 6, il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio. Quando l’assegnazione a diverse mansioni non è possibile, per il periodo di sospensione non è dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento, comunque denominato.

La sospensione così come quant'altro sopra specificato, sono temporanei, in quanto mantengono efficacia fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

Buon lavoro 

Nursing Up, Segreteria Nazionale

Decreto: file:///C:/Users/Gemini/Downloads/allegato5984557(2).pdf