Servizio di pronta disponibilità nel nuovo CCNL sanità

Servizio di pronta disponibilità nel nuovo CCNL sanità

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Art. 44, Il servizio di pronta disponibilità (Fondo premialità e condizioni di lavoro) è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e dall’obbligo per lo stesso di raggiungere la struttura nel tempo previsto con modalità stabilite dalle aziende o enti e piani di emergenza.

Non va fatto alcun abuso della pronta disponibilità, il numero deve essere strettamente necessario a soddisfare le esigenze funzionali dell’unità operativa stessa.

Il servizio di pronta disponibilità è organizzato utilizzando di norma personale della stessa unità operativa/servizio, tenendo comunque conto delle caratteristiche del servizio da erogare e del territorio di riferimento.

Va limitato ai turni notturni ed ai giorni festivi garantendo il riposo settimanale. Nel caso in cui esso cada in giorno festivo spetta, su richiesta del lavoratore, anche un’intera giornata di riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale.

In caso di chiamata tali ore sono retribuite a titolo di straordinario ovvero in caso di adesione alla banca delle ore trova applicazione l’art. 48 (Banca delle ore).

La pronta disponibilità ha durata di norma di dodici ore e dà diritto ad una indennità oraria di euro 1,80 lorde, eventualmente elevabile in sede di contrattazione integrativa.

Due turni di pronta disponibilità della durata di dodici ore ciascuno sono prevedibili solo nei giorni festivi.

Il personale in pronta disponibilità chiamato in servizio, con conseguente sospensione delle undici ore di riposo, deve recuperarlo immediatamente e consecutivamente dopo il servizio reso, se nel caso in cui, per ragioni eccezionali, non sia possibile recuperarlo, le ore di mancato riposo saranno fruite, in un’unica soluzione, nei successivi tre giorni.

Non potranno essere previsti per ciascun dipendente più di sette turni di pronta disponibilità al mese.

Escluso dalla pronta disponibilità il personale del ruolo amministrativo.

Come sarà il nuovo contratto di lavoro individuale e il periodo di prova?

Cambi compensativi e blocco dei 5 anni, siamo sicuri che sia così?

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