Quota 100 e opzione donna
Articolo 14 (Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione con almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi)
In via sperimentale, per il triennio 2019-2021, gli iscritti all’assicurazione generale obligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall’INPS, nonché alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 38 anni, di seguito definita “pensione quota 100”.
Sempre permessa uscita a 67 anni con almeno 20 anni di contributi tanto per gli uomini che per le donne si privato che pubblico.
Quota
100 avra 4 finestre, una ogni tre mesi: marzo, giugno, ottobre e poi
si riparte a gennaio2020.
I dipendenti pubblici devono dare un preavviso di sei mesi, dal raggiungimento dei requisiti dovranno attendere sei mesi.
a)
i dipendenti pubblici che maturano entro il 31 dicembre 2018 i
requisiti previsti dal comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza
del trattamento pensionistico dal 1° luglio 2019;
b) i
dipendenti pubblici che maturano dal 1° gennaio 2019 i requisiti
previsti dal comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza del
trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla data di
maturazione dei requisiti stessi;
c) la domanda di
collocamento a riposo deve essere presentata all'amministrazione di
appartenenza con un preavviso di sei mesi;
d)
limitatamente al diritto alla pensione quota 100, non trova
applicazione l’articolo 2, comma 5, del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre
2013, n. 125.
Ai fini del conseguimento della
“pensione quota 100” per il personale del comparto scuola ed AFAM
si applicano le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 9, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449. In sede di prima applicazione, entro
il 28 febbraio 2019, il relativo personale a tempo indeterminato può
presentare domanda di cessazione dal servizio con effetti dall’inizio
rispettivamente dell’anno scolastico o accademico. 8. Sono fatte
salve le disposizioni che prevedono requisiti più favorevoli in
materia di accesso al pensionamento.
A decorrere dal 1°
gennaio 2019 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è
liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive
della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo
2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l’accesso alla
pensione anticipata è consentito se risulta maturata un'anzianità
contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi
per le donne
Il diritto al trattamento pensionistico
anticipato secondo le regole di calcolo del sistema contributivo
previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, è
riconosciuto nei confronti delle lavoratrici dipendenti nate entro il
31 dicembre 1960, e delle lavoratrici autonome nate entro il 31
dicembre 1959 le quali abbiano maturato un’anzianità contributiva
pari o superiore a trentacinque anni al 31 dicembre 2018.
Opzione donna: è un prestazione economica che può essere erogata alle lavoratrici, dipendenti e autonome che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2018. Per farlo è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente. Non è invece richiesta la cessazione dell'attività svolta in qualità di lavoratrice autonoma.
A fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurata, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.
La pensione è liquidata con le regole di calcolo del sistema contributivo, decreto legislativo 180/1997.
12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti. 18 mesi dalla data di maturazione dei requisiti, nel caso in cui il trattamento sia liquidato a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.
La domanda può essere presentata all’INPS online o tramite patronato.
Opzione Donna richiede 58 anni per le dipendenti e 59 anni di età per le autonome e 35 anni di contributi.
I nuovi requisiti sono:
-
lavoratrici dipendenti nate entro il 31 dicembre 1959
-
lavoratici autonome nate entro il 31 dicembre 1958
-
maturazione di 35 anni di contributi o più, al 31 dicembre 2018.
L’età è stata alzata di un anno rispetto al 2018.
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Parisi Vincenzo
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