Periodo di prova
Si tiene conto solo del periodo di servizio "effettivamente svolto".
Il periodo di prova viene sospeso in caso di assenza per malattia o altri casi previsti dalla legge o ccnl, in tal caso c'è la conservazione del posto fino a un massimo di 6 mesi.
Nei casi di infortunio sul lavoro si applica l'art 44 (18 mesi prorogabili).
Decorsa la metà del periodo di prova, entrambi le parti possono recedere il rapporto senza preavviso, fatto salvo i periodi di sospensione(comma 3 e 4). Il recesso opera al momento della comunicazione, quelle dell'azienda o ente deve essere motivato.
Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
Decorso il periodo di prova senza che il rapporto sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli verrà riconosciuta l'anzianità di servizio a partire dal suo primo giorno di assunzione.
Parisi Vincenzo
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