Periodo di prova

Periodo di prova

Ccnl sanità art 25. 

Il dipendente assunto a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova, 2 mesi per categoria A e B e 6 mesi per le restanti categorie.
Si tiene conto solo del periodo di servizio "effettivamente svolto".
Il periodo di prova viene sospeso in caso di assenza per malattia o altri casi previsti dalla legge o ccnl, in tal caso c'è la conservazione del posto fino a un massimo di 6 mesi. 
Nei casi d'infortunio sul lavoro si applica l'art 44 (18 mesi prorogabili).
Decorsa la metà del periodo di prova, entrambi le parti possono recedere il rapporto senza preavviso, fatto salvo i periodi di sospensione (comma 3 e 4). Il recesso opera al momento della comunicazione, quelle dell'azienda o ente deve essere motivato.
Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
Decorso il periodo di prova senza che il rapporto sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli verrà riconosciuta l'anzianità di servizio a partire dal suo primo giorno di assunzione.

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