MIGLIAIA DI ASSUNZIONI IN ARRIVO

MIGLIAIA DI ASSUNZIONI IN ARRIVO

Innanzi tutto, noi della pagina ci uniamo all'elogio fatto dall'Oms all'Italia per i provvedimenti coraggiosi e difficili presi fino a oggi, che pochissimi paesi, forse nessuno ha avuto il coraggio di prendere, brava Italia.

Secondo un ELOGIO ai nostri ragazzi, infermieri, oss che ogni giorno in silenzio lottano saltando riposi e ferie contro questo nemico invisibile ma che sta provocando migliaia di morti nel mondo e va isolato, dove si riesce o comunque rallentata la diffusione il più possibile per evitare che mando il SSN nazionale in tilt. Contattateci e diteci la vostra esperienza a lapaginadinursingup@yahoo.com, proveremo a pubblicarle tutte, se troppe vi promettiamo di pubblicare almeno le più belle. 

FORZA RAGAZZI SIETE TUTTI NOI. 


Arriva la bozza del nuovo decreto, in parte ci piace, ma speravamo in meglio.

Bozza molto corposa di 25 articoli. Vi posto solamente quelli che mi sembravano più rilevanti per la nostra professione. La bozza integrale la trovate in fondo.

IL Presidente della Repubblica

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della sanità.

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID--‐19, adottando misure di potenziamento della rete di assistenza territoriale e delle funzioni del Ministero della salute.

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie

EMANA

il seguente decreto legge:

(a cui sono stati estratti quelli che per noi erano gli articoli più importanti per la nostra professione, a fine articolo troverete la bozza del decreto integrale).

CAPO I

Potenziamento dell risorse umane del Servizio sanitario nazionale

Art. 1

(Misure straordinarie per l’assunzione degli specializzandi e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario)

Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, possono:

a) conferire, incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza, in deroga all’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all’articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ad infermieri, operatori socio sanitari e a medici specialisti, in anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore, malattie dell’apparato respiratorio, malattie infettive e tropicali, medicina d’emergenza urgenza, medicina interna, malattie dell’apparato cardiovascolare, radiodiagnostica, igiene e medicina preventiva e specializzazioni equipollenti nonché a medici specializzandi, iscritti all’ultimo e al penultimo anno di corso delle medesime scuole di specializzazione, anche ove non collocati nelle graduatorie di cui al comma articolo 1, comma 547, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. I medici specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria, e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione medico specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti per l’attività lavorativa svolta. Le università presso le quali sono iscritti i medici specializzandi adottano specifiche misure per assicurare la prosecuzione delle attività formative teoriche e pratiche e per il riconoscimento dell’attività lavorativa svolta dai predetti specializzandi ai fini dell’acquisizione dei prescritti creditiformativi;

b) procedere alle assunzioni di cui all’articolo 1 comma…

2. Le aziende e gli enti del Servizio sanitari o nazionale possono procedere ai sensi del comma 1 lett. A e b) anche fuori dei casi ivi previsti, per specifiche e motivate esigenze di cura ed assistenza di carattere locale, comunque connesse alla diffusione del COVID--‐19.

3. I contratti di lavoro autonomo stipulati in assenza deipresupposti di cui ai commi 1 e 2 sono nulli di diritto.

4. Gli incarichi di cui al presente articolo possono essere conferiti anche ai laureati in medicina e chirurgia, anche se privi della cittadinanza italiana, abilitati all’esercizio della professione medica secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza.

Art.2

(Misure urgenti per l’accesso dei medici specialisti al Servizio sanitario nazionale)

Le aziende durante tutta l’emergenza potranno attingere dalle graduatorie in vigore, e conferire incarichi individuali a tempo determinato, previo avviso pubblico alla dirigenza medica nonché INFERMIERI e OSS

2. L’incarico di cui al comma 1 è conferito previa selezione, per titoli e colloquio orale, attraverso procedure comparative e ha la durata di due anni non rinnovabili.

4. Allo scadere dei due anni gli infermieri e gli operatori socio sanitari, ove non abbiano ricevuto una valutazione negativa da parte del responsabile della struttura sanitaria sono inquadrati a tempo indeterminati nei ruoli dell’azienda o dell’ente del Servizio sanitario nazionale che ha conferito l’incarico di cui al comma 1.

Art. 6

(Finanziamento aggiuntivo per incentivi in favore del personale dipendente del SSN)

1.Al fine di incrementare per l’anno 2020 i fondi contrattuali per la retribuzione di risultato della Dirigenza dell’Area Sanità e della Dirigenza PTA, i fondi premialità e le fasce delcomparto sanità del personale del SSR, in deroga all’articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nonché per incrementare del 50% il valore della remunerazione oraria delle prestazioni di lavoro straordinario, festivo e notturno, le risorse di cui al comma 1, il livello difinanziamento del fabbisogno standard del fondo sanitario nazionale per l’anno 2020 è incrementato nella misura…

Art. 10

(Misure urgenti per l’accesso dei medici specialisti al Servizio sanitario nazionale)

4. Allo scadere dei due anni gli infermieri e gli operatori socio--‐sanitari, ove non abbiano ricevuto una valutazione negativa da parte del responsabile della struttura sanitaria sono inquadrati a tempo indeterminati nei ruoli dell’azienda o dell’ente del Servizio sanitario nazionale che ha conferito l’incarico di cui al comma 1.

Art. 11

(Sorveglianza sanitaria)

1. La disposizione di cui all’articolo 1, comma 2, lettera h), del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, non si applica agli operatori sanitari e a quelli dei servizi pubblici essenziali che vengono sottoposti a sorveglianza; i medesimi operatori sospendono l’attività nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per COVID-19.

Allegato bozza integrale: http://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-35/14263

Qui trovate il precedente decreto del 4 marzo: http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/DPCM4MARZO2020.pdf