MALATTIA COMPARTO SANITA'. CCNL

MALATTIA COMPARTO SANITA'. CCNL

ART 42 e 43, la malattia

Il dipendente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Può essere concesso di astenersi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi, richiesta fatta prima del superamento dei primi 18 mesi. L'Azienda o Ente può richiedere dandone preventiva comunicazione all'interessato, l'accertamento della idoneità psico fisica del dipendente anche prima dei termini temporali previsti.

Il trattamento economico spettante al dipendente sarà intero per i primi nove mesi di assenza.

90% della retribuzione per i successivi tre mesi e 50% per gli ulteriori sei mesi del periodo di conservazione. Ulteriore proroga 18 mesi non è retribuita.

L'assenza per malattia va comunicata tempestivamente all'azienda di appartenenza, salvo comprovato impedimento, Anche nel caso di eventuale prosecuzione dell'assenza.

L'assenza va certificata entro 48 ore.

Il dipendente che, durante l'assenza, per particolari motivi dimori in luogo diverso da quello di residenza, deve darne tempestiva comunicazione all'ufficio competente, precisando l'indirizzo dove può essere reperito.

Il dipendente è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo nelle seguenti fasce:

Visite fiscali dipendenti pubblici:

09:00 - 13:00 e 15:00 - 18:00

Visite fiscali dipendenti privati:

10:00 - 12:00 e 17:00 - 19:00

Se il dipendente per qualsiasi motivo deve allontanarsi nelle fasce di reperibilità, deve preventivamente comunicarlo all'Azienda o Ente e documento.

(Art 43) In caso di trattamenti salvavita (chemioterapia, emodialisi, etc), sono esclusi dal computo delle assenze per malattia. I giorni relativi a ricovero o di day - hospital, il dipendente ha diritto all'intero trattamento economico previsto dai rispettivi CCNL. Si rischiano sanzioni in caso di assenza del lavoratore durante la visita fiscale.

In caso di sanzione, il dipendente ha 15 giorni di tempo, dalla notifica, per giustificarsi.

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