Congedo parentale nel nuovo CCNL

Art.
60 Congedi dei genitori
Il
congedo parentale previsto, per ciascun figlio,
dall’art. 32, comma 1 del D. Lgs. n. 151 del 2001, per le
lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi
trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e
fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati
ai fini dell’anzianità di servizio nonché della maturazione della
tredicesima mensilità e sono retribuiti per intero.
Successivamente
al congedo per maternità o di paternità e fino al terzo anno di
vita del bambino (congedo per la malattia del figlio), nei casi
previsti dall’art. 47 del D. Lgs. n. 151 del 2001, alle lavoratrici
madri ed ai
lavoratori
padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno, computati
complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita.
La
domanda va fatta almeno cinque giorni prima della data di decorrenza
del periodo di astensione. In presenza di particolari e comprovate
situazioni personali la domanda può essere presentata entro le
quarantotto ore precedenti l’inizio del periodo di astensione dal
lavoro.
I permessi retribuiti nel nuovo CCNL
Novità congedi parentale e paternità