Congedo parentale nel nuovo CCNL

Congedo parentale nel nuovo CCNL

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Art. 60 Congedi dei genitori

Il congedo parentale previsto, per ciascun figlio, dall’art. 32, comma 1 del D. Lgs. n. 151 del 2001, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio nonché della maturazione della tredicesima mensilità e sono retribuiti per intero.

Successivamente al congedo per maternità o di paternità e fino al terzo anno di vita del bambino (congedo per la malattia del figlio), nei casi previsti dall’art. 47 del D. Lgs. n. 151 del 2001, alle lavoratrici madri ed ai  lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita.

La domanda va fatta almeno cinque giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l’inizio del periodo di astensione dal lavoro.

I permessi retribuiti nel nuovo CCNL

Novità congedi parentale e paternità

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