Assenza per malattia nel nuovo CCNL sanità

Assenza per malattia nel nuovo CCNL sanità

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Art. 56 Assenze per malattia

Il dipendente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi, conteggiate negli ultimi tre anni precedenti l’ultimo episodio morboso in corso.

Al lavoratore che ne faccia tempestiva richiesta può essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi (non retribuiti) in casi particolarmente gravi

L'Azienda o Ente, dandone preventiva comunicazione, procede all'accertamento delle sue condizioni di salute tramite medico competente ai sensi delle vigenti disposizioni al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità psico-fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.

Superati i periodi di conservazione del posto previsti, nel caso che il dipendente sia riconosciuto idoneo a proficuo lavoro ma non allo  svolgimento delle attribuzioni del proprio profilo professionale, l’Azienda o Ente procede secondo quanto previsto dal D.P.R.171 del 2011.

Nel caso di inidoneità permanente e assoluta, l’Azienda o Ente, con le procedure di cui al DPR 171/2011 risolve il rapporto di lavoro, previa comunicazione all’interessato, entro 30 giorni dal ricevimento del verbale di accertamento medico, corrispondendo l’indennità di preavviso.

Nel caso di inidoneità temporanea allo svolgimento delle proprie attribuzioni, si applica l’art. 59 (Mutamento di profilo per inidoneità psico-fisica).

L’Azienda o Ente può richiedere l’accertamento della idoneità psicofisica del dipendente anche prima dei termini temporali.
Il trattamento economico spettante al dipendente che si assenti per malattia:

- intera retribuzione fissa mensile, con esclusione di ogni altro compenso accessorio comunque denominato, per i primi nove mesi di assenza:
- 90% della retribuzione per i successivi 3 mesi di assenza
- 50 % della retribuzione per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto.

Day hospital, ricovero domiciliare certificato, day surgery, day service, pre-ospedalizzazione e pre-ricovero, sono equiparate a quelle dovute al ricovero ospedaliero, anche per i conseguenti periodi di convalescenza.

L’assenza per malattia, salvo comprovato impedimento, deve essere comunicata alla struttura di appartenenza tempestivamente e comunque  all’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione dell’assenza.

Il dipendente che, durante l’assenza, per particolari motivi dimori in luogo diverso da quello di residenza, deve darne tempestiva comunicazione all’ufficio competente, precisando l’indirizzo dove può essere reperito.

Il dipendente assente per malattia è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato all'Azienda o Ente, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, nelle fasce di reperibilità previste dalle disposizioni vigenti.

Ricordo le fasce per i dipendenti pubblici: sette giorni su sette comprese domeniche, festivi. Legittima è l’effettuazione di più controlli 09:00-13:00 15:00 – 18:00

Sono fatti salvi i casi di esclusione dall’obbligo di reperibilità previsti dalla vigente normativa.

Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall’indirizzo comunicato, per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all’azienda o all’ente. 

Art. 57 Assenze per malattia in caso di gravi patologie richiedenti terapie salvavita
In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita, emodialisi, chemioterapia ed altre ad esse assimilabili, sono esclusi dal computo delle assenze per malattia, ai fini della maturazione del periodo di comporto, i  relativi giorni di ricovero ospedaliero, di day hospital o accesso ambulatoriale e convalescenza post intervento nonché i giorni di assenza dovuti all’effettuazione delle citate terapie. 

Tutto debitamente certificato. In tali giornate il dipendente ha diritto all’intero trattamento economico.

L’attestazione della sussistenza delle patologie deve essere rilasciata dalle competenti strutture medico-legali delle Aziende sanitarie locali o dagli istituti o strutture accreditate o dalle strutture con competenze mediche delle pubbliche amministrazioni.

Vengono considerati anche i giorni di assenza dovuti agli effetti collaterali delle citate terapie, comportanti incapacità lavorativa.

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Il riposo settimanale nel nuovo CCNL sanità

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