1 gennaio 2022 ritorna la Legge Fornero. Lavoreremo 5 anni in più.
Quota 100 bocciata dal Governo, resta opzione donna.
Articolo 14 (Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione con almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi).
In via sperimentale per il triennio 2019-2021, gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall’INPS, nonché alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma
26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 38 anni,
di seguito definita “pensione quota 100”.
Dal primo gennaio 2022 non sarà più così.
Se il Governo non prenderà altre decisioni si tornerà a lavorare cinque anni in più, si andrà in pensione a 67 anni con almeno 20 anni di contributi tanto per gli uomini che per le donne si privato che pubblico (età che dal 2023 potrà aumentare in base alle “speranze di vita” medie della popolazione).
L’accesso alla pensione anticipata è consentito se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le
donne.
Dal 1° gennaio 2022 verrà ripristinata la legge Fornero, probabilmente oltre a Opzione Donna rimarrà attivo anche l'Ape sociale.
Si prevede, ma nulla è ancora deciso, anche una Quota 102 con 64 anni di età e 38 anni di contributi di cui non più di 2 anni figurativi.
Chi raggiunge il requisito con quota 100 nel 2021 può andare in pensione a 62 anni di età con 38 di contributi nel 2022, requisiti però da raggiungere entro il 31 dicembre 2021.
Opzione donna: è un prestazione economica che può essere erogata alle lavoratrici, dipendenti e autonome che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2018. Per farlo è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente.
Non è invece richiesta la cessazione dell'attività svolta in qualità di lavoratrice autonoma.
Opzione Donna richiede 58 anni per le dipendenti e 59 anni di età per le autonome e 35 anni di contributi. Nota negativa, può portare un taglio dell’assegno che può arrivare fino al 30%
A fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurata, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.
La pensione è liquidata con le regole di calcolo del sistema contributivo, decreto legislativo 180/1997.
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