Lo sciopero è uno degli strumenti essenziali della lotta sindacale, una conquista fondamentale che ha permesso ai lavoratori di ottenere importanti diritti nel corso della storia. Il diritto di sciopero è riconosciuto dall'articolo 40 della Costituzione italiana, mentre le norme che lo regolano sono contenute nella legge ordinaria. Con la legge n. 146 del 12 giugno 1990 e l’Accordo Nazionale “Norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali” del 25 settembre 2001, è stato introdotto un sistema di regolamentazione specifico per l’esercizio di tale diritto nei servizi pubblici essenziali. Nei servizi essenziali, come quelli sanitari, l’esercizio del diritto di sciopero viene regolato per garantire il godimento di diritti costituzionalmente tutelati, come il diritto alla vita, alla salute e alla sicurezza. L’Accordo Nazionale del 2001 specifica le modalità di sciopero per il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), fornendo regole di preavviso e limiti temporali per proteggere la continuità dei servizi essenziali: Comunicazione anticipata: Le organizzazioni sindacali devono notificare alle aziende sanitarie ogni sciopero con almeno 10 giorni di anticipo, indicando la durata e le modalità dello sciopero. In caso di revoca, è richiesta una comunicazione tempestiva. Durata: Il primo sciopero può avere una durata massima di 24 ore, mentre scioperi successivi possono estendersi fino a 48 ore consecutive, ma mai oltre le 24 ore in prossimità di giorni festivi. Scioperi brevi: Possono essere effettuati all'inizio o alla fine del turno di lavoro per ridurre l'impatto sui servizi. Limitazioni nei periodi critici: Gli scioperi non sono permessi nei periodi critici come agosto, le festività natalizie (dal 23 dicembre al 7 gennaio), le festività pasquali, e in caso di emergenze eccezionali o calamità naturali. L’articolo 2 dell’Accordo Nazionale del 25 settembre 2001 individua le prestazioni essenziali da garantire: Assistenza sanitaria d’urgenza: pronto soccorso medico e chirurgico; - rianimazione, terapia intensiva; - unità coronariche; - assistenza ai grandi ustionati; - emodialisi; - prestazioni di ostetricia connesse ai parti; - medicina neonatale; - servizio ambulanze, compreso eliambulanze; - servizio trasporto infermi. Assistenza ordinaria: - servizi di area chirurgica per l’emergenza, terapia sub-intensiva e attività di supporto ad esse relative; - unità spinali; - prestazioni terapeutiche e riabilitative già in atto o da avviare, ove non dilazionabili senza danni per le persone interessate; - assistenza a persone portatrici di handicap mentali, trattamenti sanitari obbligatori; - assistenza ad anziani ed handicappati, anche domiciliare ed in casa protetta; - nido e assistenza neonatale; - attività farmaceutica concernente le prestazioni indispensabili. Alle suddette prestazioni indispensabili deve essere garantito il supporto attivo delle prestazioni specialistiche, diagnostiche e di laboratorio, ivi compresi i servizi trasfusionali, necessari al loro espletamento. Attività di supporto logistico, organizzativo ed amministrativo: - servizio di portineria sufficiente a garantire l'accesso e servizi telefonici essenziali che, in relazione alle tecnologie utilizzate nell'ente, assicurino la comunicazione all'interno ed all'esterno dello stesso; - servizi di cucina: preparazione delle diete speciali, preparazione con menu unificato degli altri pasti o, in subordine, servizio sostitutivo; distribuzione del vitto e sua somministrazione alle persone non autosufficienti; banche latte per i neonati; 4 - raccolta e allontanamento dei rifiuti solidi dai luoghi di produzione; raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti speciali, tossici, nocivi e radioattivi, per quanto di competenza e secondo la legislazione vigente; - servizi della direzione sanitaria nei cinque giorni che precedono le consultazioni elettorali europee, nazionali e amministrative, nonché quelle referendarie. Igiene e sanità pubblica: attività di controllo dei rischi ambientali e sicurezza alimentare, essenziali anche nei giorni festivi. Veterinaria e protezione civile: vigilanza e interventi urgenti in caso di malattie infettive, zoonosi e altre emergenze veterinarie. Energia e impianti tecnologici: gestione degli impianti essenziali di luce, acqua e gas per garantire il funzionamento dell'infrastruttura ospedaliera. Si possono evitare esempio: esami di routine non urgenti concordati con il medico, giro visita medico, attività alberghiere per i pazienti autosufficienti, interventi ambulatoriali non urgenti. Chi intende aderire a uno sciopero nel settore sanitario dovrebbe: Verificare se è incluso nei contingenti minimi: Se rientra, deve comunicare per iscritto entro 24 ore la volontà di aderire. Attendere la conferma dell'azienda: Se non riceve risposta, è tenuto a recarsi al lavoro e segnalare tutto al sindacato Nursing Up. Aderire allo sciopero all’ultimo momento: Se non fa parte dei contingenti minimi, per evitare sostituzioni non necessarie. Seguire le indicazioni dello sciopero: Se in ferie, malattia, 104, o permesso, non può partecipare; se in riposo o smonto notte, può aderire senza decurtazioni salariali. Queste regole promettono di tutelare l’equilibrio tra il diritto di sciopero e la necessità di garantire i servizi essenziali, per permettere ai lavoratori di esprimere il proprio dissenso e al tempo stesso tutelare la sicurezza della collettività
Contingenti Minimi e Personale Essenziale: In ogni sciopero, la direzione dell’azienda identifica il personale incluso nei "contingenti minimi", ovvero quello necessario per garantire le prestazioni essenziali. I nominativi del personale sono affissi almeno 5 giorni prima dello sciopero, e i lavoratori individuati possono dichiarare per iscritto entro 24 ore la propria volontà di aderire allo sciopero, chiedendo una sostituzione, se possibile. Se l’azienda non riesce a trovare una sostituzione deve comunicarlo, se non ricevete comunicazioni, andate a lavoro, ma segnalate tutto al sindacato Nursing Up.
Cosa Devono Garantire i Lavoratori Durante lo Sciopero?
