Indennità, art 86 giusta interpretazione...

Indennità, art 86 giusta interpretazione...

Dopo attenta disamina, anche in funzione dell’interpretazione della stessa ARAN (CSAN5a), da parte di esperti della O.S. scrivente in materia di legislazione sanitaria e contrattuale,  si è giunti a sostenere come erogare le indennità  di cui in oggetto; 

LA RAZIO 

IERI. CCNL 1999 (rif. 1994/97)

Al personale del ruolo sanitario appartenente alle posizioni funzionali corrispondenti al V, VI e VII livello retributivo ed operante in servizi articolati su tre turni, compete una indennità giornaliera, pari a € 4,39. Detta indennità è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale nei tre turni, tale che nell'arco del mese si evidenzi un numero sostanzialmente equilibrato dei turni svolti di mattina, pomeriggio e notte, in relazione al modello di turni adottato nell'azienda o ente. L'indennità non può essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi.

Agli operatori di tutti i ruoli inquadrati nelle posizioni funzionali dal I all'VII livello retributivo, addetti agli impianti e servizi attivati in base alla programmazione dell'azienda o dell'ente per almeno dodici ore giornaliere ed effettivamente operanti su due turni per la ottimale utilizzazione degli impianti stessi ovvero che siano operanti su due turni in corsia o in struttura protetta anche territoriale o in servizi diagnostici, compete una indennità giornaliera pari a € 1,81. Detta indennità è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale su due turni, tale che nell'arco del mese si evidenzi un numero sostanzialmente equilibrato dei turni svolti di mattina e pomeriggio. L'indennità non può essere corrisposta per i giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi.

 

OGGI. CCNL 2016-2018 (art.86)

Al personale dei ruoli sanitario e tecnico appartenente alle categorie B, C e D ed operante in servizi articolati su tre turni, compete una indennità giornaliera, pari a € 4,49. Detta indennità è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale nei tre turni, tale che nell’arco del mese si evidenzi un numero sostanzialmente equilibrato dei turni svolti di mattina, pomeriggio e notte ovverosia almeno pari al 20% in relazione al modello di turni adottato nell’Azienda o Ente. L’indennità non può essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi.

Agli operatori di tutti i ruoli appartenenti alle categorie da A a D, addetti agli impianti e servizi attivati in base alla programmazione dell’Azienda o dell’Ente per almeno dodici ore giornaliere ed effettivamente operanti su due turni per la ottimale utilizzazione degli impianti stessi ovvero che siano operanti su due turni in corsia o in struttura protetta anche territoriale o in servizi diagnostici, compete una indennità giornaliera pari a € 2,07. Detta indennità è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale su due turni, tale che nell’arco del mese si evidenzi un numero sostanzialmente equilibrato dei turni svolti di mattina e pomeriggio ovverosia almenopari al 30%. L’indennità non può essere corrisposta per i giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi. 

Ciò che si rileva in particolare nell’art.86 sono il comma 3: ovverosia almeno pari al 20% in relazione al modello di turni adottato nell’Azienda o Ente, e il comma 4: ovverosia almeno pari al 30%

Dalla proposta che abbiamo ricevuto all’incontro del 29 gennaio si rileva che si estrae il 20% dai giorni effettivi lavorati nel mese e lo moltiplica per 3, come nel caso del riconoscimento dell’ indennità su 3 turni di cui al comma 3.

peccato però che il calcolo eseguito equivale al 65% e non al 20% - 30% previsto dal nuovo CCNL. 

Esempio di interpretazione aziendale

    20 GL(giorni lavorati)             20% =     4 (turni di Mattino)

                                                                       4  (turni di Pomeriggio)

                                                                       4 (turni di Notte)

 

Mentre il valore 4, (che rappresenta il risultato del 20% su 20 giorni effettivi lavorati), secondo il contratto è la quota dei giorni nell'arco del mese dove è obbligatorio che si evidenzi un numero sostanzialmente equilibrato dei turni svolti di mattina, pomeriggio e notte , per l’ azienda diventa il numero delle volte che il turno debba ripetersi di mattino di pomeriggio e di notte ossia 12 che in percentuale rappresenta il 65% e non più il 20% indicato nel nuovo contratto.

Secondo la nostra interpretazione la nuova modifica sul riconoscimento delle indennità: “ovverosia pari al 20% in relazione al modello di turni adottato nell’Azienda o Ente“, nasconde una semplice formula matematica.

Se applichiamo il nuovo art. 86, secondo la formula matematica indicata dal contratto,

GM : MTA = NTM   =NTRI 

GM (giorni mese)

MTA (modello turno azienda) 

NTM (numero dei modelli di turni aziendali adottati completi in 1 mese)                   

NTRI (numero turni da effettuarsi per vedersi riconosciuta l’indennità) 

Esempio di un turno che gira in quinta (turno europeo M-P-N-S-R)

31 :   5   =   6,2   (20%)   = 1,24

 

1,24 (arrotondato a 2) RAPPRESENTA IL NUMERO DI MATTINI POMERIGGI E NOTTI DA SVOLGERE OBBLIGATORIAMENTE PER IL RICONOSCIMENTO DELL’INDENNITA’ DI CUI ALL’ ART. 86 DEL CCNL COMPARTO SANITA’ PUBBLICA 2016/2018 

Pertanto alla luce delle suddette considerazioni queste sono le condizioni che si propongono alla Ausl di Imola per l’erogazione delle indennità in oggetto;

Indennità su 3 turni.

Al personale dei ruoli sanitario e tecnico appartenente alle categorie B, C e D ed operante in servizi articolati su tre turni, compete l’indennità giornaliera di cui all’articolo 86 comma 3 (pari a euro 4,49) purché nell’arco del mese vi sia un numero sostanzialmente equilibrato di turni svolti e comunque pari ad almeno il 20% in relazione al modello di turni adottato dall’Azienda. Il riconoscimento di tale indennità è legato all’effettuazione di almeno 2 turni di mattino, 2 di pomeriggio e 2 di notte, nell’arco del mese di riferimento. 

Indennità su 2 turni.

Agli operatori di tutti i ruoli appartenenti alle categorie da A a D, addetti agli impianti e servizi attivati in base alla programmazione dell’Azienda per almeno dodici ore giornaliere, ovvero che siano operanti su due turni in corsia o in struttura protetta anche territoriale o in servizi diagnostici, compete l’indennità giornaliera di cui all’articolo 86 comma 4 (pari a € 2,07). Detta indennità è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale su due turni, tale che nell’arco del mese si evidenzi un numero sostanzialmente equilibrato dei turni svolti di mattina e pomeriggio ovverosia almeno pari al 30%. Il riconoscimento di tale indennità è pertanto legato all’effettuazione di almeno 3 turni di mattino e 3 di pomeriggio nell’arco del mese di riferimento. 

Qualora il dipendente per motivi di servizio (cambi, sostituzione, ecc..) autorizzati dal coordinatore non rispetti la percentuale prevista dal CCNL, l’indennità spetta comunque al suddetto personale che ha garantito la continuità assistenziale.

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